Codice Civile
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO III
Della capacità di ricevere per testamento
Art. 594
Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili (1)
TESTO A FRONTE
I. Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli nati fuori del matrimonio (1) di cui all'articolo 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.
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(1) L'art. 83, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alla parola «naturali» le parole «nati fuori del matrimonio» e ciò con effetto dal 7 febbraio 2014.