Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO III
Della capacità di ricevere per testamento

Art. 592
Figli [naturali] (1) riconosciuti o riconoscibili

I. Se vi sono discendenti legittimi, i figli [naturali] (1), quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.

II. I figli [naturali] (1) riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'articolo 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.

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(1) L'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto, con effetto dal 1 gennaio 2013, che nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».