CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE I
Disposizioni relative al libro I


Art. 45

TESTO A FRONTE

I. La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, [...] 386, 394 e 395 del codice. (1)

II. La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.

III. Nell'ipotesi prevista nell'articolo 386, ultimo comma, del codice l'autorità giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.

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(1) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha soppresso le parole: «, secondo comma» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il citato decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

GIURISPRUDENZA

Autorizzazione al trattamento trasfusionale in occasione di accertamento diagnostico - Reclamo dei genitori - Effettuazione dell'accertamento senza necessità di trasfusioni - Interesse ad agire - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazione del provvedimenti del giudice tutelare, ove quest'ultimo autorizzi i medici a praticare su un minore, contro la volontà di quest'ultimo e dei suoi genitori, testimoni di Geova, le trasfusioni ematiche eventualmente necessarie nel corso di un accertamento diagnostico (nella specie, una biopsia), non sussiste l'interesse dei genitori a reclamare il relativo decreto, qualora l'accertamento risulti nel frattempo eseguito senza il ricorso a trasfusioni, dovendo l'interesse ad agire sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche in quello in cui è assunta la decisione. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I, 11 Gennaio 2022, n. 604.


Reclamo avverso sentenza di fallimento - Comunicazione, a mezzo PEC, del testo integrale della sentenza di rigetto - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione in cassazione - Idoneità -  Fondamento - Fattispecie.
La comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall.: il meccanismo previsto dall’art. 18 cit. ha infatti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione. (La S.C., nell’enunciare tale principio, ha escluso la tardività del ricorso, avuto riguardo alla circostanza che la comunicazione della sentenza impugnata era stata effettuata nella vigenza dell’art. 45 disp. att. c.p.c. "ratione temporis" applicabile, che non contemplava la comunicazione integrale del provvedimento). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I, 09 Ottobre 2017, n. 23575.