Codice Civile
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIII
Degli alimenti
Art. 433
Persone obbligate
TESTO A FRONTE
I. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; (2)
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; (3)
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. (1)
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(1) L'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto, con effetto dal 1 gennaio 2013, che nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli
naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:
«figli».
(2) L'art. 64, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, il numero. Il numero sostituito recitava: «2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;».
(3) L'art. 64, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, il numero. Il numero sostitutito recitava: «3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;».