Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XII
Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia (1)
CAPO I
Dell'amministrazione di sostegno (2)
Art. 411
Norme applicabili all'amministrazione di sostegno
I. Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.
II. All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
III. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
IV. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.
(1) Titolo modificato dall'art. 2 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
(2) Capo aggiunto dall'art. 3 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Gli originari articoli 404-413 erano stati abrogati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XII
Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia (1)
CAPO I
Dell'amministrazione di sostegno (2)
Art. 411
Norme applicabili all'amministrazione di sostegno
I. Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. [...] (3)
II. All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
III. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
IV. Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.
(1) Titolo modificato dall'art. 2 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
(2) Capo aggiunto dall'art. 3 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Gli originari articoli 404-413 erano stati abrogati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.
(3) L’articolo 1, comma 9 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha soppresso il secondo periodo.