Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO IV
Della tutela giurisdizionale dei diritti
CAPO II
Dell'esecuzione forzata
SEZIONE I
Dell'espropriazione
PARAGRAFO 3
Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione

Art. 2922

Vizi della cosa. Lesione
TESTO A FRONTE

I. Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.

II. Essa non può essere impugnata per causa di lesione.



GIURISPRUDENZA


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