Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO IV
Della tutela giurisdizionale dei diritti
CAPO II
Dell'esecuzione forzata
SEZIONE I
Dell'espropriazione
PARAGRAFO 3
Effetti della vendita forzata e dell'assegnazione

Art. 2922
Vizi della cosa. Lesione

I. Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.

II. Essa non può essere impugnata per causa di lesione.