Codice Civile
LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
CAPO II
Dei privilegi
SEZIONE II
Dei privilegi sui mobili
PARAGRAFO 2
Dei privilegi sopra determinati mobili
Art. 2761
Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario (1)
TESTO A FRONTE
I. I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.
II. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 30-bis, comma 1, lett. e), d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv. con modif. in l. 29 dicembre 2021, n. 233. Il testo dell'articolo era il seguente:
«Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario
I. I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui.
II. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
III. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
IV. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756».