Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO II
Delle prove
CAPO II
Della prova documentale
SEZIONE II
Della scrittura privata

Art. 2706

Conformità tra originale e riproduzione del telegramma
TESTO A FRONTE

I. La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale.

II. Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.