Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO II
Delle prove
CAPO II
Della prova documentale
SEZIONE II
Della scrittura privata

Art. 2705

Telegramma
TESTO A FRONTE

I. Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.

II. La sottoscrizione può essere autenticata da notaio.

III. Se l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria.

IV. Il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale è stato firmato con o senza autenticazione.