Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO IX
Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali
CAPO II
Del diritto di brevetto per invenzioni industriali

Art. 2585
Oggetto del brevetto

I. Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere una applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.

II. In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.