Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO IX
Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali
CAPO II
Del diritto di brevetto per invenzioni industriali

Art. 2584

Diritto di esclusività
TESTO A FRONTE

I. Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

II. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.