Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO III
Della società in nome collettivo

Art. 2298

Rappresentanza della società
TESTO A FRONTE

I. L'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.



GIURISPRUDENZA


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