Codice Civile
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO I
Disposizioni generali
Del lavoro
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2226
Difformità e vizi dell'opera
I. L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.
II. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
III. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668.