Codice Civile
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO I
Disposizioni generali
Del lavoro
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 2225
Corrispettivo
TESTO A FRONTE
I. Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.