Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE II
Della mezzadria

Art. 2146
Conferimento delle scorte

I. Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi.

II. Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.

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(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.