Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO IX
Dei fatti illeciti

Art. 2050
Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

I. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.