Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO VII
Del pagamento dell'indebito

Art. 2033

Indebito oggettivo
TESTO A FRONTE

I. Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.



GIURISPRUDENZA


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