ilcaso.it

Codice Civile

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO VII
Del pagamento dell'indebito

Art. 2033

Indebito oggettivo

I. Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciĆ² che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.