Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XII
Del deposito
SEZIONE I
Del deposito in generale
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XII
Del deposito
SEZIONE I
Del deposito in generale
Art. 1775
Restituzione dei frutti
TESTO A FRONTE
I. Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.