Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XII
Del deposito
SEZIONE I
Del deposito in generale

Art. 1774

Luogo di restituzione e spese relative
TESTO A FRONTE

I. Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.

II. Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.