Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO IX
Del mandato
SEZIONE III
Della spedizione
Art. 1741
Spedizioniere vettore (1)
TESTO A FRONTE
I. Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
II. Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696.
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 30-bis, comma 1, lett. d), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il testo dell'articolo era il seguente:
«Spedizioniere vettore.
I. Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore».