Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO IX
Del mandato
SEZIONE I
Disposizioni generali
PARAGRAFO 2
Delle obbligazioni del mandante

Art. 1720
Spese e compenso del mandatario

I. Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.

II. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.