Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO IX
Del mandato
SEZIONE I
Disposizioni generali
PARAGRAFO 2
Delle obbligazioni del mandante

Art. 1721

Diritto del mandatario sui crediti
TESTO A FRONTE

I. Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.



GIURISPRUDENZA


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