Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VIII
Del trasporto
SEZIONE II
Del trasporto di persone

Art. 1682

Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi
TESTO A FRONTE

I. Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.

II. Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.