Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO II
Delle persone giuridiche
CAPO II
Delle associazioni e delle fondazioni

Art. 14

Atto costitutivo
TESTO A FRONTE

I. Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.

II. La fondazione può essere disposta anche con testamento.



GIURISPRUDENZA


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