Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO IV
Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento
SEZIONE V
Dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore

Art. 1256

Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
TESTO A FRONTE

I. La obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

II. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.



GIURISPRUDENZA


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