Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VI
Delle servitù prediali
CAPO II
Delle servitù coattive
SEZIONE I
Dell'acquedotto e dello scarico coattivo

Art. 1037

Condizioni per la costituzione della servitù
TESTO A FRONTE

I. Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.