Codice Civile
LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VI
Delle servitù prediali
CAPO II
Delle servitù coattive
SEZIONE I
Dell'acquedotto e dello scarico coattivo
Della proprietà
TITOLO VI
Delle servitù prediali
CAPO II
Delle servitù coattive
SEZIONE I
Dell'acquedotto e dello scarico coattivo
Art. 1037
Condizioni per la costituzione della servitù
I. Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima è sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.