Codice Civile
Della proprietà
TITOLO V
Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
CAPO I
Dell'usufrutto
SEZIONE III
Degli obblighi nascenti dall'usufrutto
Art. 1002
Inventario e garanzia
I. L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.
II. Egli è tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni, previo avviso al proprietario. Quando l'usufruttuario è dispensato dal fare l'inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.
III. L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l'usufrutto legale sui beni dei loro figli minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d'usufrutto; ma, qualora questi cedano l'usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.
IV. L'usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.