Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO V
Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
CAPO I
Dell'usufrutto
SEZIONE III
Degli obblighi nascenti dall'usufrutto

Art. 1001

Obbligo di restituzione. Misura della diligenza
TESTO A FRONTE

I. L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'articolo 995.

II. Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.