Bail-in


Titolo VI
SALVAGUARDIE E TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 90

Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali
TESTO A FRONTE

1. Quando è trasferita solo una parte dei diritti, delle attività o delle passività da un ente sottoposto a risoluzione, da un ente-ponte o da una società veicolo per la gestione delle attività, e quando sono esercitati i poteri previsti dall'articolo 61, comma 1, lettera f), i rapporti di cui al comma 2 sono tutelati in conformità di quanto previsto dagli articoli 91, 92, 93 e 94, ferme restando le limitazioni previste dagli articoli 65, 66, 67 e 68.

2. La tutela di cui al comma 1 ha per oggetto i seguenti rapporti, indipendentemente dal numero di parti coinvolte, dalla fonte negoziale o legale e dalla circostanza che essi sono sorti in virtù del diritto straniero o sono da esso disciplinati:

a) accordi di garanzia in virtù dei quali un soggetto è garantito, anche in via condizionata, dai diritti o dalle attività oggetto della cessione, indipendentemente dalla circostanza che la garanzia abbia a oggetto diritti o attività individuati o individuabili sulla base di un patto di rotatività o di meccanismi analoghi;

b) contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo in proprietà, in virtù dei quali la garanzia dell'adempimento di obblighi specifici è costituita dal trasferimento della piena proprietà di attività dal debitore al beneficiario della garanzia, i quali prevedono che il beneficiario della garanzia ritrasferisca attività in caso di adempimento degli obblighi;

c) accordi di compensazione, in virtù dei quali debiti e crediti tra l'ente sottoposto a risoluzione e una controparte possono essere compensati;

d) accordi di netting;

e) obbligazioni garantite;

f) contratti di finanza strutturata, comprese le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati ai fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool e che sono garantiti in modo analogo alle obbligazioni bancarie garantite, in base ai quali la garanzia è concessa e detenuta da una parte dell'accordo o da un fiduciario, mandatario o rappresentante.