Bail-in


Titolo V
FONDI DI RISOLUZIONE

Art. 85

Mutualizzazione del finanziamento in caso di risoluzione del gruppo con componenti in altri Stati membri
TESTO A FRONTE

1. In caso di risoluzione relativa a un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri di cui faccia parte almeno una banca avente sede legale in Italia o una succursale italiana di banca extracomunitaria, le risorse dei fondi di risoluzione sono utilizzate secondo un piano di finanziamento proposto dall'autorità di risoluzione di gruppo e approvato nell'ambito del programma di risoluzione indicato dall'articolo 70.

2. Quando l'autorità di risoluzione di gruppo è la Banca d'Italia, il piano di finanziamento è proposto da quest'ultima, previa consultazione delle autorità di risoluzione delle banche o Sim facenti parte del gruppo stabilite in altri Stati membri, se necessario anche prima dell'avvio della risoluzione o dell'adozione di una misura di risoluzione.

3. Il piano di finanziamento riporta:

a) una valutazione delle attività e delle passività delle componenti del gruppo interessate effettuata secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo I, Sezione II;

b) le perdite accertate da ciascuna componente del gruppo;

c) per ciascuna componente del gruppo interessata, le perdite da imporre a ogni singola categoria di azionisti e di creditori;

d) gli eventuali contributi che i sistemi di garanzia dei depositanti sono tenuti a fornire conformemente all'articolo 86, comma 1;

e) il contributo complessivo fornito da parte dei meccanismi di finanziamento della risoluzione coinvolti, anche in forma di garanzie, nonchè finalità e modalità di erogazione del contributo;

f) i criteri per la determinazione dell'importo che ciascun meccanismo di finanziamento è tenuto a fornire al fine di raggiungere il contributo complessivo di cui alla lettera e);

g) l'importo che ciascun meccanismo di finanziamento dei paesi in cui hanno sede legale i soggetti interessati è chiamato a fornire come contributo per il finanziamento della risoluzione di gruppo e le relative modalità di erogazione;

h) l'ammontare dei prestiti erogati da soggetti terzi ai meccanismi di finanziamento;

i) i termini entro cui dovranno essere utilizzate le risorse messe a disposizione da parte dei suddetti meccanismi di finanziamento, eventualmente prorogabili.

4. Nei casi previsti dall'articolo 80, la Banca d'Italia informa il soggetto presso il quale il fondo è istituito affinchè questo provveda a dare attuazione al piano di finanziamento.

5. I criteri per la ripartizione tra i meccanismi di finanziamento partecipanti del contributo complessivo indicato al comma 3, lettera e), sono coerenti con i principi fissati dall'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.

6. I proventi o gli utili derivanti dall'uso dei fondi di risoluzione sono distribuiti ai meccanismi di finanziamento che partecipano alla risoluzione di gruppo ai sensi del presente articolo, conformemente a i principi stabiliti dall'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.