Bail-in


Titolo V
FONDI DI RISOLUZIONE

Art. 85

Mutualizzazione del finanziamento in caso di risoluzione del gruppo con componenti in altri Stati membri
TESTO A FRONTE

1. In caso di risoluzione relativa a un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri di cui faccia parte almeno una banca avente sede legale in Italia o una succursale italiana di banca extracomunitaria, le risorse dei fondi di risoluzione sono utilizzate secondo un piano di finanziamento proposto dall'autorita' di risoluzione di gruppo e approvato nell'ambito del programma di risoluzione indicato dall'articolo 70.

2. Quando l'autorita' di risoluzione di gruppo e' la Banca d'Italia, il piano di finanziamento e' proposto da quest'ultima, previa consultazione delle autorita' di risoluzione delle banche o Sim facenti parte del gruppo stabilite in altri Stati membri, se necessario anche prima dell'avvio della risoluzione o dell'adozione di una misura di risoluzione.

3. Il piano di finanziamento riporta:

a) una valutazione delle attivita' e delle passivita' delle componenti del gruppo interessate effettuata secondo quanto previsto dal Titolo IV, Capo I, Sezione II;

b) le perdite accertate da ciascuna componente del gruppo;

c) per ciascuna componente del gruppo interessata, le perdite da imporre a ogni singola categoria di azionisti e di creditori;

d) gli eventuali contributi che i sistemi di garanzia dei depositanti sono tenuti a fornire conformemente all'articolo 86, comma 1;

e) il contributo complessivo fornito da parte dei meccanismi di finanziamento della risoluzione coinvolti, anche in forma di garanzie, nonche' finalita' e modalita' di erogazione del contributo;

f) i criteri per la determinazione dell'importo che ciascun meccanismo di finanziamento e' tenuto a fornire al fine di raggiungere il contributo complessivo di cui alla lettera e);

g) l'importo che ciascun meccanismo di finanziamento dei paesi in cui hanno sede legale i soggetti interessati e' chiamato a fornire come contributo per il finanziamento della risoluzione di gruppo e le relative modalita' di erogazione;

h) l'ammontare dei prestiti erogati da soggetti terzi ai meccanismi di finanziamento;

i) i termini entro cui dovranno essere utilizzate le risorse messe a disposizione da parte dei suddetti meccanismi di finanziamento, eventualmente prorogabili.

4. Nei casi previsti dall'articolo 80, la Banca d'Italia informa il soggetto presso il quale il fondo e' istituito affinche' questo provveda a dare attuazione al piano di finanziamento.

5. I criteri per la ripartizione tra i meccanismi di finanziamento partecipanti del contributo complessivo indicato al comma 3, lettera e), sono coerenti con i principi fissati dall'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.

6. I proventi o gli utili derivanti dall'uso dei fondi di risoluzione sono distribuiti ai meccanismi di finanziamento che partecipano alla risoluzione di gruppo ai sensi del presente articolo, conformemente a i principi stabiliti dall'articolo 107, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.