Bail-in


Titolo V
FONDI DI RISOLUZIONE

Art. 84
Prestiti dei fondi di risoluzione

1. Le risorse dei fondi di risoluzione possono essere integrate attraverso prestiti contratti con meccanismi di finanziamento istituiti in un altro Stato membro, quando:

a) i contribuiti ordinari non sono sufficienti a sostenere le misure di cui all'articolo 79, comma 1;

b) i contributi straordinari non sono prontamente disponibili o sufficienti; e

c) i prestiti e le altre forme di sostegno finanziario previsti dall'articolo 78, comma 1, lettera c), non sono immediatamente accessibili a condizioni ragionevoli.

2. I fondi di risoluzione possono concedere prestiti ai meccanismi per il finanziamento della risoluzione stabiliti in altri Stati membri. L'ammontare del prestito è commisurato alla percentuale dei depositi protetti delle banche aventi sede legale in Italia e delle succursali italiane di banche extracomunitarie sul totale dei depositi protetti dai meccanismi di finanziamento partecipanti all'accordo, salvo che tutti i partecipanti non abbiano pattuito diversamente. I prestiti concessi sono considerati fra le attività del fondo stesso e vengono computati ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1.

3. I prestiti indicati al comma 2 sono concessi previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze. Nei casi previsti dall'articolo 80 il prestito è inoltre soggetto ad autorizzazione della Banca d'Italia.

4. Il tasso d'interesse, il periodo di rimborso, nonchè gli altri termini contrattuali relativi ai prestiti contratti o concessi ai sensi dei commi precedenti sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 della direttiva 2014/59/UE.