Bail-in


Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo VII
Rapporti con Stati terzi

Art. 75
Risoluzione di succursali italiane di banche extracomunitarie

1. Quando una succursale italiana di una banca avente sede legale in uno Stato terzo non è sottoposta a risoluzione in questo Stato oppure ricorre una delle circostanze di cui all'art. 74, comma 4, la Banca d'Italia, se necessario per l'interesse pubblico, può adottare nei confronti della succursale azioni di risoluzione, al ricorrere di almeno una delle seguenti circostanze:

a) la succursale non soddisfa più, o rischia di non soddisfare, le condizioni stabilite per l'autorizzazione e l'esercizio dell'attività, e non vi sono prospettive che un intervento del settore privato, un'azione di vigilanza o una misura dello Stato terzo permetta alla succursale di soddisfare quelle condizioni o di evitare il dissesto in tempi ragionevoli;

b) la banca avente sede legale nello Stato terzo non è disposta a, o non è o non sarà probabilmente in grado di adempiere alla scadenza le proprie obbligazioni nei confronti dei creditori residenti o aventi sede legale nell'Unione Europea o le obbligazioni sorte o contabilizzate attraverso la succursale, e risulta che non è stata aperta nè verrà presumibilmente aperta in tempi ragionevoli nello Stato terzo una risoluzione o una procedura concorsuale nei confronti della banca avente sede legale in quello Stato;

c) nello Stato terzo è stata avviata una risoluzione della banca o è stata notificata alla Banca d'Italia l'intenzione dell'autorità di risoluzione dello Stato terzo di avviarla.

2. Nell'adozione delle azioni previste dal comma 1, la Banca d'Italia tiene conto degli obiettivi della risoluzione e si attiene, in quanto pertinenti, ai principi di cui all'art. 22, nonchè ai requisiti relativi all'applicazione delle misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV.

3. Si applica l'art. 65.