Bail-in
Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI
Capo VI
Gruppi con componenti aventi sede legale o stabilite in altri Stati membri
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI
Capo VI
Gruppi con componenti aventi sede legale o stabilite in altri Stati membri
Art. 72
Decisioni sulle azioni di risoluzione in seno ai collegi di risoluzione
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze partecipa ai collegi di risoluzione nei casi e secondo le modalità previsti dall'ordinamento dell'Unione Europea.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia si coordinano, anche mediante scambio di informazioni, quando la Banca d'Italia concorre alla decisione di un collegio avente ad oggetto un'azione di risoluzione.
3. La Banca d'Italia applica senza indugio le decisioni adottate in seno ai collegi di risoluzione tenendo debitamente conto dell'urgenza della situazione.