Bail-in


Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 104

Elementi da considerare nell'ambito della valutazione di risolvibilità di una banca o di un gruppo: regime transitorio

TESTO A FRONTE

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 13, comma 3, per valutare la risolvibilità di una banca o di un gruppo, sono esaminati:

a) l'organizzazione della banca/gruppo, in modo da assicurare che le linee di operatività principali e funzioni essenziali siano allocate a soggetti chiaramente identificabili e in modo coerente;

b) i dispositivi adottati dalla banca/gruppo per fornire personale essenziale, infrastrutture, finanziamenti, liquidità e capitali per sostenere e mantenere in essere le linee di operatività principali e le funzioni essenziali;

c) l'efficacia, anche in caso di risoluzione della banca/gruppo, dei contratti di servizio, l'adeguatezza dei presidi di governo adottati dalla banca/gruppo per assicurare che tali contratti siano adempiuti nella misura e secondo la qualità concordata, nonchè la presenza di procedure per trasferire a terzi i servizi forniti in virtù di tali accordi, in caso di separazione delle funzioni essenziali o delle linee di operatività principali;

d) i piani e le misure di emergenza per assicurare la continuità dell'accesso alle infrastrutture di mercato;

e) l'adeguatezza dei sistemi informatici per permettere alla Banca d'Italia di raccogliere informazioni accurate e complete sulle linee di operatività principali e sulle funzioni essenziali, al fine di agevolare decisioni rapide;

f) la capacità dei sistemi informatici di fornire le informazioni essenziali per una risoluzione efficace della banca/gruppo in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione;

g) la misura in cui la banca/gruppo ha testato i propri sistemi informatici in scenari di stress definiti dalla Banca d'Italia;

h) la continuità dei sistemi informatici sia per la banca/gruppo interessata, sia per il cessionario nel caso in cui le funzioni essenziali e le linee di operatività principali siano oggetto di cessione;

i) le procedure adottate della banca/gruppo per permettere alla Banca d'Italia di disporre delle informazioni necessarie per individuare i depositanti e gli importi coperti dai sistemi di garanzia dei depositi;

l) l'ammontare e la tipologia delle passività soggette ammissibili della banca/gruppo;

m) se sono previste garanzie infragruppo o operazioni back to back, la misura in cui: i) queste operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e la solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio; ii) il ricorso a queste operazioni aumenta il rischio di contagio nel gruppo;

n) la misura in cui la struttura giuridica del gruppo ostacola l'applicazione degli strumenti di risoluzione in conseguenza del numero di società, della complessità della struttura del gruppo o della difficoltà di associare le linee di business alle componenti del gruppo;

o) quando la valutazione coinvolge una società di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Testo Unico Bancario, la misura in cui la risoluzione di entità del gruppo che sono banche o società finanziarie controllate può esercitare un impatto negativo sul ramo non finanziario del gruppo;

p) la disponibilità, presso le autorità degli Stati terzi, delle misure di risoluzione necessarie per sostenere le autorità di risoluzione dell'Unione Europea nelle azioni di risoluzione e i margini per un'azione coordinata fra autorità dell'Unione Europea e autorità degli Stati terzi;

q) la possibilità di applicare le misure di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione;

r) la misura in cui la struttura del gruppo permette alla Banca d'Italia di procedere alla risoluzione del gruppo nel suo complesso o di una o più delle sue componenti senza provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale, e al fine di massimizzare il valore del gruppo nel suo complesso;

s) gli accordi e i mezzi che potrebbero agevolare la risoluzione in caso di gruppi con società controllate stabilite in giurisdizioni diverse;

t) la credibilità dell'uso delle misure di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi di risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su creditori, controparti, clientela e dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorità di Stati terzi;

u) la possibilità di valutare l'impatto della risoluzione della banca/gruppo sul sistema finanziario, infrastrutture di mercato, sulla fiducia dei mercati finanziari o sull'economia in generale; l'impatto stesso, nonchè il grado di idoneità delle misure o dei poteri di risoluzione a contenerlo.

2. Il livello di dettaglio della valutazione dipende, tra l'altro, dalle possibili conseguenze del dissesto della banca/gruppo in relazione alle loro caratteristiche, ivi inclusi le dimensioni, la complessità operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico e l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.