Bail-in


Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 102
Contenuto dei piani di risoluzione: regime transitorio

1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia previsti dall'articolo 7, comma 2, il contenuto dei piani di risoluzione è disciplinato dal presente articolo.

2. Il piano di risoluzione tiene conto di diversi possibili scenari, tra cui l'ipotesi che il dissesto sia idiosincratico o si verifichi in un momento di instabilità finanziaria più ampia o al ricorrere di eventi a carattere sistemico. Il piano di risoluzione non presuppone alcuno dei seguenti interventi:

a) il sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione;

b) l'assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale; o

c) l'assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale che preveda garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

3. Il piano prevede una serie di opzioni per l'applicazione delle misure e poteri di risoluzione. Esso comprende, laddove possibile e opportuno, in forma quantificata:

a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano;

b) una sintesi dei cambiamenti sostanziali intervenuti nella banca rispetto all'ultima informazione fornita;

c) la dimostrazione di come le funzioni essenziali e le linee di operatività principali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantirne la continuità in caso di dissesto della banca;

d) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

e) una descrizione della valutazione della risolvibilità;

f) una descrizione delle misure necessarie per affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilità;

g) una descrizione delle procedure per determinare il valore e la trasferibilità delle funzioni essenziali, linee di operatività principali e attività della banca;

h) una descrizione dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste alla banca per la redazione del piano siano aggiornate e a disposizione della Banca d'Italia in qualsiasi momento;

i) le modalità che permettono il finanziamento delle opzioni di risoluzione senza presupporre alcuno degli interventi seguenti:

i) sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dall'impiego dei fondi di risoluzione;

ii) assistenza di liquidità di emergenza fornita da una banca centrale; o

iii) assistenza di liquidità da parte di una banca centrale fornita con costituzione delle garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

l) una descrizione delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e le tempistiche applicabili;

m) una descrizione delle interdipendenze critiche;

n) una descrizione delle opzioni praticabili per mantenere l'accesso alle sedi di negoziazione e alle infrastrutture di mercato e una valutazione della portabilità delle posizioni dei clienti;

o) un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti della banca, compresa una stima dei costi associati e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto se del caso dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;

p) il piano di comunicazione con i media e con il pubblico;

q) il requisito minimo di passività soggette a bail-in e l'eventuale termine entro il quale deve essere rispettato;

r) una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi della banca;

s) l'eventuale parere espresso dalla banca in merito al piano di risoluzione.

4. Il piano indica inoltre le modalità e la tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca può chiedere di ricorrere a forme di assistenza della Banca Centrale Europea e identifica le attività che potrebbero essere considerate idonee quali garanzie. Contiene infine le ulteriori informazioni richieste dalla Banca d'Italia o da regolamenti della Commissione Europea.

5. Esso è redatto sulla base di valutazioni eque e prudenti.