Bail-in
Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 101
Disposizioni penali
1. Nel codice civile, dopo il comma 3 dell'articolo 2638, è inserito il seguente comma: «3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.».
2. La violazione dell'obbligo di segreto di cui all'articolo 5, commi 4 e 7, è punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, ma si procede d'ufficio.