Bail-in


Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 100

Modifiche alla legge fallimentare
TESTO A FRONTE

1. Al quarto comma dell'articolo 195 della legge fallimentare, dopo le parole «disponga la liquidazione», sono inserite le seguenti: «o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE».

2. All'articolo 237 della legge fallimentare è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.».

3. L'articolo 240 della legge fallimentare è sostituito dal seguente: «Art. 240. (Costituzione di parte civile).- 1. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.

2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.».