Codice Amministrazione Straordinaria


TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI DI PROCEDURA

Art. 94

Affissione con mezzi informatici.
TESTO A FRONTE

1. In tutti i casi in cui il presente decreto prevede, anche mediante rinvio a disposizioni della legge fallimentare, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, questa è effettuata mediante il loro inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il regolamento stabilisce i criteri di imputazione alle imprese sottoposte alle procedure dei costi del servizio.