Codice Amministrazione Straordinaria


TITOLO IV
GRUPPO DI IMPRESE
CAPO II
RESPONSABILITÀ E AZIONI REVOCATORIE

Art. 88

Definizioni


1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono:

a) per "impresa dichiarata insolvente", l'impresa dichiarata insolvente a norma dell'articolo 3, anche se successivamente ammessa alla procedura di all'amministrazione straordinaria o dichiarata fallita, nonché l'impresa che, nel caso previsto dall'articolo 35, avrebbe dovuto essere dichiarata insolvente a norma del medesimo articolo 3;

b) per "imprese del gruppo", le imprese, anche non insolventi, che si trovano nei rapporti indicati dall'articolo 80, comma 1, lettera b), con l'impresa dichiarata insolvente;

c) per "società del gruppo", le imprese del gruppo costituite in forma societaria.