Codice Amministrazione Straordinaria


TITOLO III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO III
EFFETTI

Art. 48

Divieto di azioni esecutive individuali.
TESTO A FRONTE

1. Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali.


GIURISPRUDENZA


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