Codice Amministrazione Straordinaria


TITOLO III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO II
ORGANI

Art. 41

Intrasmissibilità delle attribuzioni del commissario straordinario

TESTO A FRONTE

1. Il commissario esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, con facoltà di delegare ad altri, sotto la propria responsabilità, le funzioni inerenti alla gestione corrente dell'impresa. Negli altri casi, la delega può essere conferita soltanto per singole operazioni e con l'autorizzazione del Ministero dell'industria. L'onere per il compenso del delegato, è detratto dal compenso del commissario (1).

2. Il commissario può essere autorizzato dal comitato di sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilità e ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessità e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalità tra i dipendenti dell'impresa (2).

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(1) Comma modificato l'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
(2) Comma sostituito dall'articolo 50, comma 1, lettera c), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.