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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 27/07/2017 Scarica PDF
Il perfezionamento del deposito telematico nel PCT. Analisi critica tra norme e giurisprudenza
Francesco Pedroni e Flavio Yari Fera, Avvocati in MilanoSommario: 1. Il flusso delle ricevute relative al deposito telematico. - 2. La RdAC come momento di perfezionamento del deposito telematico. – 3. I diversi orientamenti della giurisprudenza in merito al momento di perfezionamento del deposito telematico - 4. Conclusioni.
1. Nell’ambito del processo civile telematico, quando si esegue il deposito telematico di un atto e/o di documenti, la parte depositante riceve quattro messaggi PEC, fatte salve ipotesi di anomalie ed errori che possono comportare un flusso diverso:
a. la ricevuta di accettazione (RdA): viene rilasciata dal gestore PEC utilizzato dalla parte depositante a fronte dell’invio della busta telematica contenente l’atto e/o i documenti da depositare. Di norma, la ricevuta di accettazione viene recapitata a pochi secondi di distanza dall’invio della busta;
b. la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC): viene rilasciata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC del Ministero della Giustizia. Di regola, la RdAC viene recapitata pochi minuti dopo la ricevuta di accettazione;
c. il messaggio di esito dei controlli automatici: viene inviato dall’apposito dominio dell’ufficio giudiziario di destinazione all’esito dei controlli automatici, di carattere formale, svolti sul messaggio e sulla busta telematica dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (che riguardano, a titolo esemplificativo, la presenza della procura come allegato dell’atto introduttivo, la validità del certificato di firma della parte depositante, etc.). Il messaggio viene di solito recapitato a pochi minuti di distanza dalla RdAC; tuttavia, negli uffici giudiziari di grandi dimensioni, può decorrere un lasso di tempo più esteso in considerazione del notevole flusso di messaggi in entrata e in uscita che coinvolgono tali uffici;
d. il messaggio di esito dei controlli manuali: viene inviato, come nel caso del messaggio di esito dei controlli automatici, dal dominio dell’ufficio giudiziario di destinazione a seguito dell’intervento della cancelleria o della segreteria dell’ufficio giudiziario di destinazione quando viene accettata la busta telematica. Le tempistiche di ricezione di tale messaggio variano notevolmente a seconda dell’Ufficio Giudiziario e del momento del deposito[1].
2. Sembra principio pacifico quello per cui il deposito telematico di un atto processuale si perfezioni per la parte depositante nel momento in cui è generata la RdAC, che, come sopra visto, corrisponde al secondo messaggio PEC che viene ricevuto[2].
Inequivoche in tal senso sono infatti le previsioni normative e regolamentari in materia:
- “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia […]” (art. 16-bis, comma 7 D.L. 179/2012);
- “I documenti informatici di cui al comma 1 [atti processuali in forma di documento informatico e relativi documenti informatici allegati] si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia” (art. 13, comma 2 D.M. 44/2011)[3].
Applicando tali fonti normative, è stato quindi confermato il principio secondo cui “il momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici è quello indicato nella ricevuta di avvenuta consegna della PEC generata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia […]” (Tribunale Rovigo, 3 febbraio 2017; recentemente, nella medesima direzione, Tribunale Bologna 12 dicembre 2016 e Tribunale Ravenna 8 maggio 2017[4])[5].
La tempestività del deposito telematico dovrebbe quindi essere verificata solo in relazione al momento nel quale viene generata la RdAC: se la RdAC è generata prima della scadenza del termine processuale, il deposito dovrebbe considerarsi tempestivo, in caso contrario la parte depositante dovrebbe incorrere in una decadenza laddove il termine sia perentorio.
3. Tuttavia, alcuni precedenti giurisprudenziali, che pure richiamano il principio in questione, hanno offerto soluzioni di tipo diverso.
Da un lato, infatti, è stato affermato, attraverso il coordinamento delle previsioni in materia di processo civile telematico con la disciplina di cui al codice di rito, che la generazione della RdAC, decorso il termine ultimo per il deposito dell’atto processuale, non comporta decadenze se la parte depositante abbia effettuato il deposito entro l’ultimo giorno utile:“se, da un lato, è pacifico che il deposito telematico si perfeziona solo con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. R.A.C.); dall'altro, qualora il deposito sia andato a buon fine, ancorché tardivamente, e la parte abbia effettuato lo stesso entro l'ultimo giorno utile, non si può imputare a quest'ultima un ritardo del sistema nell'emettere la ricevuto sopra menzionata non essendo previsto normativamente, oltre che alcun divieto del deposito entro la mezzanotte del giorno di scadenza, neppure un tempo minimo intercorrente tra il deposito svolto dalla parte e l'invio da parte del sistema della ricevuta di cui si tratta, sicché quest'ultima non potrebbe comunque svolgere una previsione ex ante prognostica rispetto al compimento di detta ultima formalità non dipendente da propria attività processuale poiché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà come specificato dalla giurisprudenza sopra citata” (Trib. Rovigo, 03.02.2017)[6].
Dall’altro lato, alcuni precedenti hanno collegato la valutazione in merito alla tempestività o meno del deposito al rilascio, con esito positivo, del messaggio di esito dei controlli automatici (la c.d. terza PEC) ovvero, in altri casi, al rilascio del messaggio di esito dei controlli manuali una volta che la cancelleria abbia accettato la busta telematica (la c.d. quarta PEC):
- a favore del riferimento al messaggio di esito dei controlli automatici, cfr. Trib. Milano 23 aprile 2016[7], secondo cui “pur essendo corretto l’orientamento in merito alla necessità, ai fini della tempestività del deposito, di ottenere tutte e quattro le ricevute, soltanto la terza ricevuta, ossia gli esiti di controllo automatici, poss[o]no essere valutati come causa di non tempestivo deposito”;
- a favore invece del riferimento al messaggio di esito dei controlli manuali, cfr. Trib. Avellino 1 giugno 2016[8] dove si afferma che “la parte depositante deve ritenersi incorsa in decadenza, fattispecie da valutarsi necessariamente in rapporto al completamento con esito positivo dell’intera procedura di trasmissione telematica” e quindi ricomprendente anche l’esito positivo dell’intervento di accettazione operato dalla cancelleria[9].
Peraltro, anche all’interno dell’orientamento giurisprudenziale che dà rilevanza ai controlli automatici e/o manuali sopradescritti al fine di valutare l’efficacia del deposito telematico, si registrano posizioni diverse in merito alla rilevanza e alle relative conseguenze delle singole ipotesi di anomalie ed errori che nella prassi si stanno verificando[10].
Le difformità che si riscontrano in giurisprudenza sotto tale profilo si devono probabilmente anche al fatto che le fonti di regolamentazione rimettono sostanzialmente al giudice ogni valutazione in proposito[11], con la conseguenza che la sensibilità, anche tecnica, del singolo magistrato gioca un ruolo rilevante nella valutazione di anomalie ed errori.
4. Alla luce del chiaro disposto normativo dell’art. 16-bis, comma 7 D.L. 179/2012, il solo orientamento giurisprudenziale che può essere condiviso è quello che collega il perfezionamento del deposito telematico al rilascio della RdAC: la norma non lascia infatti dubbi all’interprete, prevedendo che il “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta […]”.
In evidente antitesi con il dato normativo di riferimento si pone quindi la giurisprudenza che condiziona ovvero posticipa il perfezionamento del deposito telematico al rilascio con esito positivo delle ricevute successive alla RdAC, dal momento che nessuna rilevanza in tal senso è attribuita a tali ricevute dalla legge.
Anzi, collegare il momento di perfezionamento del deposito al rilascio del messaggio di esito dei controlli automatici (terza PEC) ovvero di quello di esito dei controlli manuali (quarta PEC) può addirittura incidere (inammissibilmente) sui principi processuali che regolano il diritto di difesa e la regolarità del contraddittorio.
Valga il seguente esempio.
Il ventesimo giorno antecedente la prima udienza, la parte convenuta effettua il deposito della busta telematica contenente la propria comparsa di costituzione e risposta omettendo tuttavia di allegare la procura alle liti. All’esito dei controlli automatici, la parte depositante riceve il messaggio di esito dei controlli automatici a contenuto negativo dal momento che la busta telematica è priva della procura alle liti[12].
Seguendo l’orientamento giurisprudenziale che fa dipendere il perfezionamento del deposito al rilascio con esito positivo del messaggio di esito dei controlli automatici, il deposito in questione non potrà considerarsi validamente perfezionato, con la conseguenza che la parte convenuta dovrà effettuare una nuova valida costituzione in giudizio, oltre il termine di cui all’art. 166 c.p.c., incorrendo nelle decadenze di legge (non potrà più proporre utilmente eccezioni di incompetenza, domande riconvenzionali ovvero chiamare in causa un terzo ai sensi degli artt. 38, 167 e 269 c.p.c.).
Tuttavia, l’art. 182, comma 2, c.p.c., in relazione ai difetti legati al potere rappresentativo del difensore, prevede una disciplina diversa che non incide direttamente ed immediatamente sulla avvenuta costituzione della parte in giudizio e permette che il difetto/vizio di rappresentanza possa essere sanato successivamente alla costituzione ex art. 166 c.p.c. con effetto ex tunc.
Quanto precede implica necessariamente che l’interpretazione e l’applicazione delle regole c.d. telematiche relative al PCT non possano essere effettuate in base a criteri di mera operatività tecnica, occorrendo invece tener sempre presenti i principi e le previsioni del codice di rito. In altre parole, alla luce anche delle finalità e dei principi del processo civile telematico[13], non bisogna cadere nell’errore di interpretare i principi e le norme processuali sulla base delle regole di natura tecnico-informatica proprie del PCT, ma deve valere piuttosto il contrario.
* Studio Legale Rucellai&Raffelli, Milano.
[1] A tal riguardo il Ministero della Giustizia è dovuto intervenire con Circolare del 23 ottobre 2015 “Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico” con cui ha ritenuto “consigliabile che l’accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all’invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia”.
[2] Diversamente, per la controparte (e il giudice), secondo parte della giurisprudenza, il perfezionamento del deposito telematico si verifica in occasione dell’accettazione del deposito da parte del cancelliere quando l’atto entra infatti nel fascicolo processuale (cfr. Tribunale Avellino, 1 giugno 2016). Tra gli effetti che derivano dalla scissione del momento di perfezionamento a seconda della parte considerata, merita segnalare quanto affermato nella Circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 “Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico” dove si legge che: “Laddove, poi, i termini per il deposito di atti siano scaglionati (per disposizione normativa o per scelta del giudice), in maniera tale che alla scadenza di un primo termine si ricolleghi la decorrenza del secondo (è il caso dei termini di cui agli artt. 183 e 190 c.p.c.), è evidente come il ritardo nell’accettazione del deposito eseguito nel primo termine comporti un’automatica decurtazione del secondo termine, a detrimento dei diritti di difesa (ferma restando la salvezza del termine per la parte che abbia visto generata la ricevuta di avvenuta consegna prima della scadenza)”. In senso analogo cfr. anche Trib. Milano, 23 aprile 2016.
[3] Si noti peraltro che, sotto altro profilo, il D.M. 44/2011 risulta in contrasto con il D.L. 179/2012 laddove prevede all’art. 13, comma 3, secondo periodo che: “Quando la ricevuta [di avvenuta consegna] è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”. Diversamente, l’art. 16-bis, comma 7, secondo periodo D.L. 179/2012 dispone che: “Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile”.
Sulla base dei principi generali che disciplinano la gerarchia delle fonti, il contrasto va risolto in favore della disposizione del D.L. 179/2012 (fonte normativa primaria, emanata peraltro in epoca successiva) che prevale rispetto al D.M. 44/2011 (fonte normativa di natura meramente regolamentare) (sul punto, cfr. Calorio, Termini e perfezionamento del deposito telematico di un atto (PCT), reperibile in ilprocessotelematico.it, 2016.
[4] Già segnalata in questa rivista.
[5] Interessante è la ricostruzione operata dal Tribunale Bologna con il decreto 12 dicembre 2016 secondo il quale la ricevuta di avvenuta consegna “può dirsi equivalente alla cartolina di ricevimento di una raccomandata ar”.
[6] Il Tribunale, nel caso di specie, ha accolto l’istanza di rimessione in termini svolta dalla parte incorsa in decadenza.
[7] Già segnalata in questa rivista.
[8] Già segnalata in questa rivista.
[9] In senso contrario a considerare rilevante l’esito dei controlli manuali, si veda il provvedimento del Tribunale di Torino 12 ottobre 2016 - 10 febbraio 2017 che, con richiamo ad alcuni precedenti dello stesso tribunale, afferma che “l’accettazione dell’atto da parte della cancelleria non concorr[e] a integrare la fattispecie del deposito ma riguard[a] “il mero inserimento dell’atto nel fascicolo digitale”, non potendosi ammettere che “anomalie che bloccano l’inserimento nel fascicolo sortiscano l’effetto di travolgere retroattivamente il deposito”.
[10] Si pensi a titolo di esempio alla rilevanza dell’errore relativo all’ indicazione ad opera della parte depositante del numero di ruolo generale: secondo Trib. Torino 11 giugno 2015, si tratta di errore che conduce alla nullità del deposito con esclusione della possibilità di ottenere una rimessione in termini; secondo Trib. Pescara, 2 ottobre 2015 si tratta di errore “banale” e facilmente rimediabile dalla stessa cancelleria con conseguente rimessione in termini per sanare detto errore. Per un’ampia disamina della problematica, si veda Calorio, Errori materiali, rifiuto del deposito telematico e rimessione in termini: una ricostruzione critica, reperibile in www.altalex.com, 2016.
[11] In merito ai controlli automatici, il Provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA, all’art. 14.7, si limita a distinguere tre diverse categorie di anomalie: “a) WARN (WARNING): anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all’atto introduttivo);
b) ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell’atto);
c) FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l’elaborazione)”.
In relazione ai controlli manuali, la Circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015, al par. 7, si limita ad affermare che: “Errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di forzare l’accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibiscono materialmente l’accettazione, e, dunque, l’entrata dell’atto o del documento nel fascicolo processuale. Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno dunque, ove possibile, accettare il deposito, avendo tuttavia cura di segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete”.
[12] Cfr. nota n. 11 che precede.
[13] Il PCT nasce con l’obiettivo “di supplire la concreta e persistente lentezza dei processi, già evidente in campo nazionale ma anche evidenziata da enti sovranazionali, tra cui l’Unione Europea” (così, Novario, Processo Civile Telematico – Lineamenti pratici, Giappichelli, 2014, p. 1). È evidente che il mancato rispetto dei principi e delle norme del codice di rito sulla base di una errata interpretazione ed applicazione delle regole in materia di PCT ostacoli la velocizzazione del sistema giustizia: il probabile incremento delle impugnazioni contro i provvedimenti che risultano in violazione dei principi e delle norme processuali rallenta la definizione dei procedimenti nei quali tali provvedimenti vengono assunti.
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