Tributario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 21/04/2017 Scarica PDF
La notifica degli atti tributari a mani del portiere tra sinteticità e formalità
Luigi Giordano e Andrea Nocera, MagistratiSommario: 1. La notifica a mani del portiere presso la sede sociale. - 2. L’orientamento della giurisprudenza di legittimità. - 3. La notifica tra sinteticità e formalità. - 4. Le formalità nelle ipotesi di procedimento di notificazione semplificato.
1. La notifica a mani del portiere presso la sede sociale
Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. T, 12 gennaio 2017 - dep. 10 febbraio 2017, n. 3595) è tornata ad occuparsi della questione delle formalità da osservarsi nel caso di notifica di atti tributari al portiere o al custode dello stabile, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., qualora l’ufficiale giudiziario non reperisca il destinatario dell’atto presso la sua abitazione o un altro soggetto abilitato dalla legge alla ricezione.
Il caso posto all’attenzione della Suprema Corte riguardava il ricorso proposto da una società avverso un avviso di accertamento, in cui si eccepiva la nullità del procedimento notificatorio eseguito dal messo comunale, ai sensi degli artt. 145 e 139 cod. proc. civ., nelle mani del custode dello stabile presso il domicilio fiscale del liquidatore della società, in quanto il messo comunale nella relata di notifica non aveva esplicitato le informazioni assunte circa la irreperibilità della società stessa, del liquidatore o di altro soggetto indicato dall’art. 139 cod. proc. presso la casa di abitazione di quest’ultimo.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria, per la notificazione dell’avviso di accertamento nei confronti della società in liquidazione, aveva ritenuto di procedere, quale modalità alternativamente consentita dalla legge, alla notificazione diretta dell’atto al liquidatore della società contribuente ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ., stante la pacifica identificazione di tale soggetto ed individuazione del suo domicilio, prescindendo dalla previa verifica della reperibilità della società presso la sede sociale.
Ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ. la notificazione alle persone giuridiche può essere effettuata o presso la loro sede[1], mediante consegna di una copia dell'atto al legale rappresentante o ad uno dei diversi soggetti legittimati, indicati, secondo un preciso ordine di preferenza (art. 145, comma 1), tra i quali il portiere dello stabile, ovvero a soggetto, persona fisica che rappresenta l'ente, sempreché «nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale».
L’elenco dei soggetti legittimati riproduce quanto disposto dall’art. 139 cod. proc. civ., che prevede una successione preferenziale delle persone alle quali, in assenza del destinatario, può essere consegnata la copia dell'atto da notificare. Nell’ordine dei consegnatari la norma fissa un criterio di alternatività tra la "persona di famiglia" e/o del soggetto "addetto alla casa o all'ufficio", e di ordine successivo rispetto ai primi del portiere (o custode dello stabile) e, quindi, da ultimo, del vicino di casa[2].
La Corte ha ribadito la tassatività della successione preferenziale prevista dalla norma, fornendo precise indicazioni circa le formalità che deve seguire l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore nel caso di mancato reperimento temporaneo del destinatario dell’atto presso il domicilio e degli altri soggetti abilitati ex lege a ricevere la notifica dell’atto.
Nel caso di specie, ai fini della validità della notificazione del verbale di accertamento, la Corte ha ritenuto che l’opzione per la notifica presso il domicilio del liquidatore rende irrilevante la mancata esecuzione delle ricerche presso la sede della società. Nell’accogliere il ricorso della contribuente, verificata l’omessa attestazione da parte del messo della prescritta verifica della impossibilità di notificare l’atto ad uno dei soggetti indicati dall’art. 139 cod. proc. civ., di contro, ha valutato la insussistenza dei qualsivoglia riferimento alle modalità di attestazione dell’adempimento del preliminare obbligo di ricerca presso il domicilio del destinatario di questi e dei suoi familiari.
L’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto. Il relativo accertamento non deve tradursi in forme sacramentali, ma comunque deve attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 cod. proc. civ., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. La notificazione a mani del portiere è nulla quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga tale attestazione di mancato rinvenimento delle persone preferenzialmente indicate dalla norma.
Il principio espresso dalla Corte può essere così massimato: “in tema di notifica di atti tributari, ove la notifica sia eseguita a mani del portiere o del custode dello stabile, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto. Il relativo accertamento, sebbene non debba tradursi in forme sacramentali, deve attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 cod. proc. civ., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita”.
2. L’orientamento della giurisprudenza di legittimità
La sentenza in commento si allinea al consolidato orientamento espresso della giurisprudenza di legittimità, culminato nella pronuncia Cass., S.U., 30 maggio 2005 n. 11332, che ha riconosciuto la piena validità ed efficacia della notifica solo se sono rispettate determinate formalità, consistenti nell’attestazione, sia pur con formula non sacramentale, del mancato reperimento, oltre che del destinatario, degli altri soggetti indicati dall’art. 139 cod. proc. civ. come abilitati alla ricezione in sua vece, secondo l'ordine preferenziale e tassativo indicato da tale disposizione.
In caso di notifica nelle mani del portiere, infatti, l'ufficiale giudiziario deve dare atto con chiarezza, oltre che dell'inutile tentativo di consegna agli altri legittimati.
La corretta attestazione della consegna può ritenersi assolta anche se espressa con formula sintetica.
La decisione delle Sezioni Unite, invero, si riferiva al caso della notificazione dell’avviso di udienza effettuata a mezzo posta presso il domicilio del difensore ed eseguita a mani del portiere dello stabile. Le Corte avevano ritenuto affetta da nullità ai sensi dell’art. 160 cod. proc. civ. detta notificazione per l’omissione delle suindicate formalità ex art. 139, comma 2, cod. proc. civ.
Sull’abbrivio dell’arresto delle Sezioni Unite si è formato un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di notifica a mezzo posta degli atti tributari, secondo cui l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore, nell'ipotesi di assenza del destinatario, deve procedere alle ricerche dei legittimati alla ricezione seguendo un rigido ordine e dando atto dell’esito negativo.
In particolare, è stata ritenuta valida la notificazione dell’avviso di accertamento eseguita nelle mani del portiere dello stabile, ove l'attestazione della consegna allo stesso, sebbene certificata con una formula sintetica ed a mezzo stampa, rechi chiara menzione del tentativo dell'ufficiale giudiziario di entrare in contatto con il destinatario dell'atto, ovvero con persona della sua famiglia o addetta alla casa (Cass. n. 7811/2013).
Più di recente il medesimo principio è stato ribadito da diverse altre decisioni (Cass. n. 22707/2016; Cass. n. 8350/2016; Cass. n. 27319/2014; Cass. n. 13468/2014; Cass. n. 4627/2014, quest’ultima in tema di notifica di provvedimenti irrogativi di sanzioni tributarie). L’attestazione dell’adempimento degli obblighi di ricerca imposti dall'art. 139 cod. proc. civ., può ritenersi valida, ai fini della notifica, anche per mezzo di una formula prestampata, senza necessità di compiuta compilazione, ma attraverso la mera barratura nella relata delle voci «consegna a mani proprie» ed «ad altra persona presente nell'abitazione», formule sintetiche predefinite. Tale modalità di compilazione è ritenuta idonea ad offrire la prova che il notificatore si sia effettivamente recato presso l'abitazione del destinatario cercando di entrare in contatto con lo stesso o con altro membro della famiglia e che solo dopo il fallimento di tale tentativo si sia determinato nella consegna dell'atto al portiere.
3. La notifica tra formalità e sinteticità
La sinteticità della attestazione delle ricerche dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., impone in ogni caso il rispetto del requisito della chiarezza della formula espressiva dell’assenza del destinatario e degli altri legittimati alla ricezione (da ultimo, Cass., ord., n. 3073/2017). Tale requisito, ad esempio, non può ritenersi soddisfatto nel caso della apposizione della mera qualifica “portiere”, seguita da una firma illeggibile, sulla relata di notifica, senza ulteriori indicazioni circa le operazioni compiute dall’ufficiale giudiziario (come nel caso affrontato da Cass., S.U. n. 1132/2005).
Con la sentenza n. 3595/2017, dunque, la Sezione Tributaria della Corte ribadisce le formalità di notificazione nei casi in cui gli Uffici finanziari procedano mediante la spedizione diretta degli avvisi e degli atti impositivi destinati al contribuente. Quando la notifica avvenga a mezzo di ufficiale giudiziario o messo notificatore e sia eseguita nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, nelle forme suindicate, informali e sintetiche ma chiare ed univoche, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre categorie di soggetti abilitati ex art. 139 cod. proc. civ. La scelta della persona nelle cui mani effettuare la notifica non è rimessa al messo o all’ufficiale giudiziario, per l’ordine preferenziale imposto dalla norma, che pone il portiere o custode dello stabile in posizione residuale, cui segue, in ultima istanza, solo il vicino di casa.
E’ compito del giudice tributario, ove sia eccepita l’omessa notifica dell’atto impositivo, verificare, sulla base della documentazione offerta dall’Ufficio, se si sia dato atto nella relata della verifica dell’assenza del destinatario e ricerca dei legittimati, non essendo sufficiente a garantire la presuntiva conoscenza dell’atto notificato l’invio successivo al destinatario dell’avviso ai sensi dell’art. 139, ult. co., cod. proc. civ., mediante lettera raccomandata.
4. Le formalità nelle ipotesi di procedimento di notificazione semplificato
Il rispetto del suddetto criterio formale opera anche nelle ipotesi di notificazione degli atti tributari presso il domicilio fiscale del contribuente con le forme semplificate previste dall'art. 60 d.p.r. n. 600 del 1973. L’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 contempla, infatti, tra le modalità di esecuzione della notifica, le formalità di cui all'art. 139 cod. proc. civ, norma ricompresa tra le disposizioni del codice di rito (artt. 137 e ss.) cui espressamente rinvia.
Viceversa, nel caso di procedimento notificatorio di cui all’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, per la specialità di tale procedura rispetto alle disposizioni generali dettate dal codice di procedura civile, è previsto, tra le modalità esecutive, l’invio della cartella di pagamento, emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza particolari formalità di attestazione (Cass. n. 3254/2016; Cass., ord., n. 16949/2014, secondo cui, è sufficiente, perché la notifica sia compiuta, la consegna, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella specie, al portiere, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica).
Infatti, nell’ipotesi di invio diretto della cartella, da parte del concessionario o agente per la riscossione, è l'ufficiale postale a garantire, nell'avviso di ricevimento, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass., ord., n. 21558/2015).
L'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, nell’indicare in via alternativa i soggetti legittimati alla sottoscrizione («una delle persone previste dal secondo comma o (dal) portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda») non impone un ordine preferenziale da seguire. L’utilizzo della particella disgiuntiva “o” pone la notifica al portiere dello stabile in termini di mera alternativa, pur se presuppone logicamente le operazioni di ricerca. Nessun particolare adempimento è previsto a carico dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario[3]: in tema di notificazione della cartella mediante consegna al portiere, l'invio della lettera raccomandata di cui al comma quarto dell'art. 139 cod. proc. civ. non attiene alla perfezione dell'operazione di notificazione, sicché la sua omissione si risolve in una mera irregolarità di carattere estrinseco, non integrante alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 160 cod. proc. civ.).
[1] Per sede legale deve intendersi la sede risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto dell'ente, mentre per sede effettiva il luogo ove sono in concreto svolte le attività principali - amministrative e di direzione – del soggetto giuridico. Tali sedi, ai fini della notifica degli atti, ai sensi dell’art. 46 cod. civ., devono ritenersi concorrenti ed alternative.
[2] Per un approfondimento, cfr. A. Batà, V. Carbone, Le notificazioni, Milano, 2016, pag. 68 e ss. – M.G. Bruzzone, Notificazioni e comunicazioni degli atti tributari, Padova, 2006, pag. 36 – P. Piruccio, Valida la notifica a mezzo posta di atti giudiziari consegnati direttamente al portiere dello stabile. Nelle mansioni ordinarie dei custodi di fabbricati rientra anche la distribuzione della corrispondenza, in Guida al diritto, 2011, 38, pag. 66 e ss. – G. Puoti, B. Cucchi, F. Simonelli, La nuova riscossione tributaria, Padova, 2011, pag. 82.
[3] Cass. civ. Sez. 6 –T, ordinanza 06 febbraio 2017, n. 3073, che afferma che gli Uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. La specialità della notifica della cartella rispetto alla norma generale attiene unicamente alla modalità di notifica della cartella di pagamento avvenuta avvalendosi della procedura semplificata a mezzo raccomandata.
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