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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 13/04/2016 Scarica PDF
PCT - La comparsa di riassunzione: atto introduttivo o atto endoprocessuale al fine delle modalità di deposito
Francesco Pedroni e Riccardo Bertani, Avvocati in MilanoSommario: 1. L’obbligatorietà del deposito con modalità telematiche. - 2. La natura degli atti di riassunzione e le recenti pronunce in tema di riassunzione nell’ambito del processo civile telematico. - 3. Il caso particolare della comparsa di riassunzione ex art. 50 c.p.c. - 4. Il provvedimento del Tribunale di Milano del 30 marzo 2016.
1. Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221, a partire dal 30 giugno 2014, “nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”.
Alla luce di tale dettato normativo e al fine di non incorrere in un’eventuale pronuncia di inammissibilità del deposito effettuato in “cartaceo”, è, pertanto, necessario indagare quale sia la natura dell’atto al cui deposito deve procedersi e, in particolare, se lo stesso possa essere considerato atto introduttivo oppure debba essere considerato atto endoprocessuale.
2. In tal senso, problematica, nell’ottica del processo civile telematico, risulta la qualificazione dell’atto in riassunzione.
Successivamente all’entrata in vigore del Processo Civile Telematico, alcune decisioni della giurisprudenza di merito hanno qualificato l’atto di riassunzione come atto endoprocessuale. Tuttavia, bisogna rilevare che tali pronunce hanno riguardato casi di riassunzione a fronte di eventi interruttivi verificatisi in giudizi pendenti avanti il medesimo Giudice.
In particolare, con la recentissima ordinanza del 4 marzo 2016 (edita in questa rivista[1]), il Tribunale di Lodi, Sez. I, pronunciandosi in merito ad un caso di riassunzione di un giudizio interrotto dal fallimento di una delle parti, ha dichiarato che il ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., “depositato in cancelleria in formato cartaceo, deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, per sua natura, l’atto di riassunzione non è un atto introduttivo, ma riguarda una parte già precedentemente costituita, cosicché l’atto di riassunzione avrebbe dovuto essere depositato con modalità telematiche, rientrando appunto tra gli atti da depositare esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'art. 16 bis del DL 179/2012”.
Allo stesso modo e sempre in tema di riassunzione di giudizio precedentemente sospeso a causa di fallimento di una delle parti, anche il Tribunale di Torino (Sez. VIII), con l’ordinanza del 26 marzo 2015 (ad oggi edita in Ragionando_weblog, Il notiziario giuridico indipendente v. 4.0), ha precisato che “la comparsa di riassunzione, per sua natura, non è atto introduttivo e appare concernere parte precedentemente costituita, data la natura del fenomeno successorio inerente al fallimento […]”,dichiarando, di conseguenza,“l’inammissibilità della comparsa di riassunzione, in quanto depositata in cartaceo”.
Sembra, quindi, essere pacifico che l’atto di riassunzione a seguito di eventi interruttivi nell’ambito di cause pendenti avanti il medesimo Giudice, debba qualificarsi come endoprocessuale, con conseguente obbligo di curarne il deposito in via esclusivamente telematica.
3. In questa situazione, ci si deve domandare se l’obbligatorietà del deposito telematico possa pacificamente estendersi anche al caso della comparsa di riassunzione a seguito di una pronuncia per incompetenza territoriale che determina l’iscrizione a ruolo di un giudizio davanti a un Giudice diverso.
Quest’ultima tipologia di riassunzione, infatti, presenta indubbiamente caratteri differenti rispetto alla riassunzione avanti il medesimo Giudice avvenuta a seguito di un evento interruttivo (quale, ad esempio, la morte o il fallimento di una delle parti). Nel primo caso, infatti, il giudizio – sebbene “prosegua” senza interruzione alcuna – viene pur sempre riassunto davanti ad un nuovo Giudice, rispetto al quale, a rigore, le parti non possono dirsi “precedentemente costituite”; nel secondo caso, invece, la riassunzione persegue l’effetto di consentire la prosecuzione di un procedimento già avviato di fronte al medesimo Giudice.
Tuttavia, nonostante le apparenti differenze tra le due forme di riassunzione, un argomento in particolare porta a preferire la tesi che qualifica la comparsa di riassunzione successiva ad una pronuncia di incompetenza territoriale quale atto endoprocessuale: il fatto che a seguito della tempestiva riassunzione, il processo continui davanti al nuovo Giudice, realizzando una perfetta translatio iudicii. In tal senso, non può non considerarsi che, in seguito alla riassunzione, restano ferme le preclusioni precedentemente maturate[2] e che, di fronte al giudice dichiarato competente territorialmente, siano utilizzabili gli atti istruttori espletati dal giudice poi dichiaratosi incompetente[3].
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità, sebbene antecedente all’introduzione e all’implementazione del Processo Civile Telematico, ha più volte evidenziato che, in seguito alla tempestiva riassunzione del giudizio, il processo – come chiarito anche dal tenore letterale dell’articolo 50 c.p.c.[4] – continua, senza che ciò comporti in alcun modo l’instaurazione di un nuovo procedimento.
Più nello specifico, risulta di particolare interesse per il caso in esame la sentenza della Corte di Cassazione n. 7392 del 2008, la quale, pronunciandosi in merito ad un caso di riassunzione avanti il Pretore del lavoro di Roma a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale, ha evidenziato che “secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, la riassunzione del processo non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, bensì la prosecuzione di quello inizialmente instaurato, sicché sotto ogni aspetto, sia sostanziale che processuale, la posizione delle parti nel processo, a seguito della riassunzione, è e deve essere esattamente quella assunta nell’originario ricorso”.
Nello stesso senso, con la sentenza n. 9890 del 1998 la Corte di Cassazione, in un caso di riassunzione in conseguenza di una pronuncia di incompetenza per materia, ha affermato in maniera chiara che, a seguito di riassunzione, “il processo mantiene una struttura unitaria e, perciò, conserva tutti gli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente (in tal senso Cass. 2 febbraio 1995, n. 1241; 12 agosto 1988, n. 4940; 14 giugno 1967, n. 1359), tant’è vero che, come puntualizzano queste due ultime sentenze, la dichiarazione d’incompetenza non fa cessare, di per sé, la litispendenza”[5].
In coerenza con tali argomenti, può, dunque, ritenersi che la comparsa di riassunzione vada ad inserirsi all’interno di un processo già avviato, rispetto al quale le parti risultano senza dubbio costituite in precedenza, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Di conseguenza, pare doversi ritenere che anche l’iscrizione a ruolo del giudizio in riassunzione debba avvenire esclusivamente tramite deposito in forma telematica della comparsa in riassunzione.
4.- Tale soluzione sembrerebbe aver trovato conferma in un recente provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano (provvedimento del 30 marzo 2016). In tale caso, in seguito ad un’istanza di autorizzazione al deposito del fascicolo cartaceo di parte relativo al giudizio svoltosi davanti al Giudice poi dichiaratosi incompetente, il Presidente del Tribunale pare aver avallato – sebbene a livello di obiter dictum – la tesi favorevole al deposito in forma esclusivamente telematica della comparsa in riassunzione così statuendo: “Il Presidente […], rilevata la sussistenza delle condizioni per procedere al deposito in forma cartacea del fascicolo di parte, fermo restando il deposito della comparsa in riassunzione in forma telematica, PQM autorizza il deposito in forma cartacea del fascicolo di parte, come da richiesta”.
Non resta, dunque, che attendere ulteriori pronunce chiarificatrici sul punto, le quali non tarderanno certamente ad arrivare.
* Studio Legale Rucellai&Raffelli, Milano.
[1] http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/dpc.php?id_cont=14455.php ed in Ilprocessotelematico.it 2016, 18 marzo.
[2] Inter alia, Cass. Civile n. 5205/1994.
[3] Inter alia, Cass. Civile 11234/2013; Cass. Civile n. 7309/1994.
[4] Articolo 50 c.p.c.: 1. Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza di regolamento o della ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. 2.Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.
[5] Si vedano, inoltre, inter alia, Cassazione civile, sez. II, 10/07/2008, n. 19030 in Giust. civ. Mass. 2008, 7-8, 1126 (sebbene relativa ad un caso di riassunzione del giudizio a seguito di interruzione) e Cassazione civile, sez. I, 28/02/2007, n. 4775.
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