Bancario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 29/09/2008 Scarica PDF
Applicabilità all'assegno bancario della riabilitazione disciplinata dall'art. 17 l. 7 marzo 1996, n. 108
Fabrizio De Francesco, Avvocato in TorinoTribunale di
Verbania 25 luglio 2008 - Pres. Est. Maria Serena Ricobono.
Assegno bancario - Protesto - Cancellazione del protesto dai registri
informatici della Camera di Commercio - Applicabilità.
La riabilitazione disciplinata dall'art. 17 della L. 7 marzo 1996, n. 108 è
rimedio generale, applicabile all'assegno bancario protestato quando il
debitore abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato
levato e non abbia subito ulteriore protesto, a prescindere dalla sussistenza o
meno di un reato di usura subito dal debitore medesimo.
Il provvedimento del Tribunale di Verbania, pur se adottato con una motivazione
succinta e resa in calce all'istanza che lo ha introdotto, è molto interessante
perché risolve un problema lasciato aperto dalle norme sulla cancellazione del
protesto dai registri informatici tenuti presso le Camere di Commercio (ed è
appena il caso di sottolineare l'assoluta rilevanza sociale ed economica del
problema, considerando i gravi pregiudizi che normalmente il debitore
protestato subisce proprio a causa dell'iscrizione nel pubblico registro).
I termini legislativi sono abbastanza semplici.
Il vigente art. 4 della L. 12 febbraio 1955, n. 77 (così come modificato da
successivi interventi legislativi), infatti, così prevede: "Il debitore
che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il
pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli
interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e
per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la
cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-
bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 novembre 1995, n. 480". Come si vede, la norma prevede una
forma di tutela molto rapida ed efficace per il debitore protestato che abbia
pagato (non solo il capitale, ma ogni conseguente accessorio o spesa) entro i
dodici mesi successivi dalla levata dal protesto. L'efficacia della tutela è
assicurata dal quarto comma del medesimo articolo, ai sensi del quale - qualora
la Camera di Commercio competente rigetti l'istanza (o ometta di decidere) -
l'interessato può rivolgersi al Giudice di Pace del proprio luogo di residenza
per ottenere un ordine di cancellazione (per di più con il procedimento molto
rapido del rito del lavoro, regolato dagli artt. 414 e 438 c.p.c.).
Dalla lettura della norma, però, salta agli occhi una apparente lacuna:
risultano infatti menzionati la cambiale ed il vaglia cambiario, ma non
l'assegno bancario, che tuttavia può essere soggetto a protesto ed a
pubblicazione sul registro informatico e che - pare superfluo rilevarlo - è
strumento di adempimento delle obbligazioni di generalissima diffusione (nella
prassi commerciale attuale, probabilmente di diffusione maggiore rispetto a
quella della cambiale o del vaglia cambiario).
Una simile esclusione ha sollevato critiche in dottrina (cfr. Carrato,
Riflessioni essenziali sulla modificata disciplina delle pubblicità dei
protesti, in Giur. merito, 2001, 6, 1472) ed è persino giunta al vaglio della
Corte Costituzionale, la quale però l'ha ritenuta legittima (cfr. Corte Cost.,
14 marzo 2003, n. 70, in Foro it., 2003, I, 993), giustificandone la ratio
sulla base della "peculiare natura dell'assegno bancario quale mezzo di
pagamento", il quale "continua ad essere (art. 31 del r. d. n. 1736
del 1933) immediatamente presentabile per il pagamento ed al momento della
presentazione deve sussistere la provvista. Va ritenuto conseguentemente -
continua il Giudice delle Leggi - che appartiene alla discrezionalità del
legislatore collegare all'assenza della provvista al momento della
presentazione taluni effetti lato sensu sanzionatori, quali la levata del
protesto e l'irrogazione della penale del 10%, e postergarne altri (sanzione
pecuniaria ed inibizione) allo spirare del "termine di grazia", in
tal modo, da un lato, favorendo l'adempimento, sia pure tardivo,
dell'obbligazione portata dal titolo, ma anche, dall'altro lato, continuando ad
attribuire rilevanza giuridica all'assenza della provvista al momento della
presentazione".
Rimane tuttavia evidente una differenza di trattamento che, se anche avallata
dalla Consulta sul piano strettamente giuridico, appare poco giustificata dal
punto di vista socio-economico e della giustizia sostanziale.
Presso le stesse Camere di Commercio è peraltro invalsa la prassi di cancellare
il protesto dell'assegno bancario dal registro informatico solo dove il
debitore abbia ottenuto la riabilitazione prevista dall'art. 17 della L. 7
marzo 1996, n. 108 (cd. legge anti-usura); tale norma infatti così prevede:
"Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale
il protesto è stato levato e non abbia subìto ulteriore protesto ha diritto ad
ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. La
riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza
dell'interessato corredata dai documenti giustificativi".
La soluzione parrebbe semplice e ragionevole, se non fosse che alcune decisioni
giurisprudenziali avevano negato la riabilitazione al debitore protestato per
l'assegno bancario, a meno che questi non fosse anche soggetto passivo del
reato di usura, argomentando tale interpretazione sulla base della collocazione
sistematica della norma all'interno della L. 7 marzo 1996, n. 108 (cfr. ad es.
Trib. Busto Arsizio, 27 gennaio 2003, in Giur. merito, 2003, p. 849 e Trib.
venezia, 12 febbraio 1998, ivi, 1998, p. 617).
Il provvedimento qui pubblicato del Tribunale di Verbania si pone invece in un
diverso filone interpretativo, secondo il quale la riabilitazione disciplinata
dall'art. 17 della L. 7 marzo 1996, n. 108 è rimedio generale, applicabile
all'assegno bancario protestato quando il debitore abbia adempiuto
all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subìto
ulteriore protesto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un reato di usura
subito dal debitore medesimo. La motivazione del provvedimento pubblicato
richiama infatti l'art. 17 della L. 7 marzo 1996, n. 108, dando atto della
prova documentale di tutti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza
(pagamento integrale, decorso del termine annuale dalla levata ed assenza di
protesti ulteriori).
Per concludere, è appena il caso di sottolineare che una differente
interpretazione porrebbe fondati dubbi di incostituzionalità. E' evidente
infatti che l'unico mezzo di tutela possibile, per il debitore che abbia subito
protesto per un assegno bancario, rimane la riabilitazione ai sensi dell'art.
17 della L. 7 marzo 1996, n. 108, e che dunque - laddove questa fosse negata
con un'interpretazione restrittiva - si verificherebbe una disparità di
trattamento di difficile giustificazione ai sensi dell'art. 3 Cost. La stessa
Corte Costituzionale, nel precedente sopra citato, ha evidenziato come la
scelta di escludere l'applicazione dell'art. 4 della L. 12 febbraio 1955, n. 77
per il protesto dell'assegno bancario è giustificata solo nella misura in cui
si ritenga applicabile, per questa ipotesi, la riabilitazione disciplinata
dall'art. 17 della L. 7 marzo 1996, n. 108 (Corte Cost., 14 marzo 2003, n. 70,
in Foro it., 2003, I, 993, cit., la quale ritiene legittima l'iscrizione nel
registro dei protesti solo "per il tempo necessario per la riabilitazione,
di cui all'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di
usura)").
Anche in dottrina si riconosce ormai pacificamente l'applicabilità
dell'istituto della riabilitazione, osservando che "con la l. 7 marzo
1996, n. 108, è stata prevista, in generale, la possibilità, per il debitore
protestato che abbia adempiuto successivamente all'obbligazione non onorata e
non sia incorso nella levata di altri protesti entro un certo lasso temporale,
di ottenere la riabilitazione" (Carrato, Riflessioni essenziali sulla
modificata disciplina delle pubblicità dei protesti, in Giur. merito, 2001, 6,
1472, cit.).
L'interpretazione giurisprudenziale seguita dal provvedimento pubblicato del
Tribunale di Verbania è infine conforme a quanto stabilito dalla giurisprudenza
di merito più attenta, secondo la quale: "la previsione dell'art. 17 l. 7
marzo 1996 n. 108, in tema di riabilitazione a favore di chi abbia subito
protesto, si applica anche in caso di protesto di assegni" (Trib. Roma, 19
agosto 1998, in Giur. it., 1999, 2084; conforme Trib. Venezia, 23 aprile 1998,
in Giur. merito, 1998, 617: "Il pagamento dell'obbligazione per cui fu
levato il protesto e la decorrenza del termine di un anno dall'ultimo protesto
sono condizione necessaria e sufficiente per la riabilitazione ai sensi
dell'art. 17 l. 7 marzo 1996, n. 108').
Un'ultima annotazione sul piano strettamente applicativo: la decisione del
Tribunale di Verbania riguarda la levata di sei protesti, avvenuta nell'arco
ravvicinato di alcuni giorni, confermando l'orientamento per cui l'esistenza di
più protesti successivi non osta alla riabilitazione, qualora trascorra un anno
dall'ultimo protesto senza che ne siano stati levati altri (sul punto la
giurisprudenza si era già pronunciata, affermando che: "La riabilitazione
di cui all'art. 17 l. n. 108 del 1996 ("Disposizioni in materia di usura')
può essere concessa anche al debitore pluriprotestato che - trascorso un anno
dall'ultimo protesto - dimostri di avere adempiuto a tutte le obbligazioni per
le quali i protesti sono stati levati e di non avere subito altri protesti. In
tal caso la relativa domanda, anche in presenza di più protesti, può essere
contenuta in una sola istanza e dalla stessa prende vita un unico procedimento
e la riabilitazione può essere concessa con un unico decreto": così Trib.
Pescara, 24 settembre 2007, in Red. Giuffrè, 2007; conforme Trib. Vibo
Valentia, 20 marzo 1997, in Giust. civ., 1997, I, 1961).
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