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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 09/02/2009 Scarica PDF
Dalle tracking shares alle azioni correlate: brevi riflessioni sull'esperienza domestica italiana
Lodovico G. Bianchi Di Giulio e Ferdinando Bruno, .* Il presente
saggio è stato redatto per la rivista Le Società ed ivi è pubblicato, 2009.
Tra gli strumenti finanziari introdotti dalla riforma del diritto societario,
le azioni correlate sono una delle fattispecie più interessanti, rappresentando
il recepimento nel nostro ordinamento delle tracking shares straniere. Gli
Autori esaminano tale tipo di azioni, alla luce dell'esperienza successiva
all'introduzione della nuova categoria di strumenti di capitale
Premessa
Oggetto della presente analisi1 sono le tracking shares2, una categoria di
azioni caratterizzata dal fatto di seguire (to track)3 da un punto di vista
patrimoniale i risultati dell'attività di uno specifico "business
group", che può consistere in una divisione interna all'emittente o in una
società da questa controllata4. Non esistono limiti alla discrezionalità
dell'emittente quanto alle dimensioni del business group che può dunque
ricomprendere qualsiasi combinazione di società controllata, segmento
geografico o linea produttiva. Per la loro peculiare caratterizzazione e
portata innovativa, le tracking shares sono spesso state definite
"l'estrema frontiera del finanziamento azionario"5.
Le tracking shares nell'esperienza statunitense
Nell'esperienza statunitense6, alla quale è necessario riferirsi per l'analisi
della fattispecie, l'ambito di applicazione delle azioni correlate è quello
delle società multidivisionali di dimensioni maggiori o quotate nei mercati
regolamentati. Nelle grandi società conglomerate, con varie divisioni che trattano
attività non correlate, il titolo tratta spesso a sconto perché riflette il
valore dell'intera impresa piuttosto che l'andamento di un singolo settore (il
c.d. conglomerate discount). L'emissione di tracking stocks serve a far
emergere un valore latente ma non riflesso nel titolo azionario ordinario della
società emittente7. Va rilevato come gli azionisti che investono in tracking
stocks hanno un interesse finanziario soltanto in un settore della società8: vi
potrebbe quindi essere un disinteresse nei confronti della società in sé,
ovvero nel settore principale di operatività della predetta società emittente.
L'investitore "settoriale" è pertanto un soggetto che, in assenza
dell'emissione collegata al proprio settore di interesse, non avrebbe forse mai
maturato un'attenzione nei confronti della società de qua.
Sempre con riferimento all'esperienza maturata negli Stati Uniti, l'operazione
che può ben essere ritenuta la "madre" delle emissioni di tracking
stocks è l'acquisizione effettuata nel 1984 di Electronic Data Systems
Corporation (EDS) da parte di General Motors Corporation (GM)9. Gli azionisti
di EDS chiesero di ricevere come parte della loro compensazione un titolo che
riflettesse il valore del business di EDS concernente l'information technology,
piuttosto che l'intero business di GM e per questo fu proposta la creazione e
la distribuzione di una nuova classe di "common stock" denominate
"Class E Common Stock", che rispecchiassero i risultati del business
di EDS.
GM utilizzò lo stesso meccanismo un anno dopo per l'acquisizione di Hughes
Aircraft10 e anche in questo caso, come con EDS, si tratta della tipologia di
subsidiary shares. Le divisional shares, invece, sono state emesse per la prima
volta nel 1991 da USX Corporation nel contesto di un'emissione legata alla
divisione di USX, la US Steel and Marathon Oil, ed era stata decisa a seguito
della richiesta di uno dei maggiori azionisti di scorporare la divisione al
fine di aumentare il valore per gli azionisti.
Altre emissioni note sono state quelle di AT&T nell'aprile 2000 e, per la
prima volta in Europa, l'emissione di Alcatel nell'ottobre 2000.
Come sopra evidenziato, le società americane hanno emesso tracking stock
principalmente nell'ambito di acquisizioni o per incrementare lo shareholder
value. Tracking stocks sono state utilizzate anche come metodo di
incentivazione del management e nei piani di stock options, per allineare gli
interessi del management con quelli di uno specifico settore.
I diritti spettanti alle tracking shares
Anche se il contenuto delle tracking stocks può essere il più vario, le
caratteristiche che generalmente contraddistinguono le tracking stocks negli
Stati Uniti sono (i) i diritti agli utili (dividend rights); (ii) diritti di
voto (voting rights); (iii) diritti spettanti ai titolari di tracking stocks in
caso di liquidazione della società (liquidation rights) e (iv) diritto di
recesso o riscatto (exit or redemption rights).
In merito ai dividend rights, si è rilevato come la tracking stock è
direttamente collegata al settore (business) "tracked" per il tramite
dei suindicati diritti. Nel diritto statunitense, per principio generale,
l'ammontare totale delle somme disponibili per il pagamento dei dividendi, dopo
la distribuzione dei dividendi di spettanza degli azionisti privilegiati, è
diviso tra le due classi di stockholders di una società. Ad esempio,
nell'ambito di un aumento di capitale, una società potrebbe emettere 1.000
azioni, di cui 200 tracking stocks con diritti ai dividendi che danno diritto
al 60% dei guadagni di uno specifico settore, e 800 common stocks con diritti
ai dividendi derivanti dagli altri ricavi della società, compreso il restante
40% del settore c.d. correlato. Nonostante la formazione di due classi di
dividendi, le comuni restrizioni legali (quale, ad esempio, quella relativa al
momento in cui una società può pagare i dividendi) continuano ad applicarsi.
Per esempio, nelle società americane il diritto societario normalmente vieta il
pagamento di un dividendo ove ciò possa impattare sullo "stated
capital" della società (come definito dallo statuto, spesso basato su un
"aggregate par value"). Tale restrizione impedisce il pagamento del
dividendo di una classe di common stocks (anche se ci si trovi nell'ambito
dell'ammontare disponibile di dividendi per quella specifica categoria) nel
caso in cui il pagamento possa ridurre l'ammontare totale disponibile per i
dividendi di tutti i common stockholders al di sotto del total stated capital
di entrambe le classi di common stocks.
Relativamente ai voting rights, quando viene costituita una tracking stock, è
necessario anche determinare il diritto di voto dei tracking stockholders. Dal
momento in cui le tracking stocks attribuiscono la qualità di socio
dell'emittente, di solito nel diritto americano i portatori di tracking stocks
votano congiuntamente ai portatori dell'altra classe di common stock della
società, come se fossero una sola classe. Entrambe le classi di stockholders
votano congiuntamente per l'elezione degli amministratori della società
(cosicché non vi siano direttori rappresentativi di una sola classe di
stockholders) e su tutte le materie su cui gli stockholders comunemente votano.
In tale contesto, infatti, ai portatori di tracking shares è riconosciuto, per
prassi, dallo statuto, dall'atto costitutivo o, in mancanza di esplicite
previsioni, dalla legge, il diritto di voto in tutte le ipotesi in cui sono
chiamati a votare gli azionisti ordinari della società, salvo diversa
previsione. I tracking stockholders votano insieme ai common stockholders nelle
materie sottoposte annualmente all'assemblea ordinaria. Tuttavia, su argomenti
che possono avere delle conseguenze negative su una classe di common
stockholders e non sull'altra, quali la vendita del settore o la quotazione in
borsa dell'attività tracked, il voto viene richiesto separatamente a ciascuna
class di portatori di tracking shares. Questa articolazione del diritto di
voto, apparentemente semplice, trova nella pratica numerose modulazioni. La
prima specificazione attiene al voto in assemblea generale: alcune classi di
tracking stockholders sono infatti chiamate a pronunciarsi solo su materie
individuate al momento dell'emissione nell'atto costitutivo o nello statuto e
non sull'insieme degli argomenti all'ordine del giorno. La seconda
specificazione attiene invece alla natura del diritto di voto: all'interno
della stessa società vi possono essere classi di tracking shares il cui voto è
fisso e classi il cui voto è floating. Nel caso di voto fisso, di solito, al momento
dell'emissione, si riconosce un singolo voto per azione ma possono comunque
esserci azioni che danno diritto ad un quarto o a metà del voto come azioni che
attribuiscono dieci voti. L'elemento base è che il voto è fissato nel suo
rapporto con l'azione e la modifica di tale rapporto integra di frequente uno
di quei casi in cui il voto della categoria viene richiesto as a single class.
Ciascuna classe di tracking shares della stessa società può quindi vedersi
attribuire un diverso numero di voti11. L'esistenza di una o più categorie di
tracking shares dotate di diverso diritto di voto può produrre inoltre
conseguenze sul controllo societario, ad esempio, nell'ambito dei gruppi, la
possibilità di diversificare il potere di voto fornisce un potente strumento
per il mantenimento del controllo: se infatti la capogruppo emette due classi
di azioni dotate rispettivamente, di un voto e di dieci voti per azione,
risulta possibile mantenere il controllo nell'assemblea della controllata
attraverso un ristretto possesso azionario12.
Il terzo diritto chiave per un common stockholder è il c.d. liquidation right,
cioè il diritto di partecipare alla distribuzione degli assets della società
successivamente alla sua dissolution o liquidation. Di norma negli Stati Uniti
nessuna preferenza è concessa ad alcuna tracking stock per ricevere particolari
asset della società emittente, anche dove i dividendi attribuiti alla tracking
stock riguardano un particolare settore della società. Gli assets del tracked
business sono egualmente disponibili per il beneficio di ciascuna classe di
common stockholder13. Si noti che la dottrina straniera conosce anche l'ipotesi
di "partial tracking stock interest"14.
Infine, ai titolari di tracking stock viene spesso riconosciuto il diritto di
liquidare la propria partecipazione al ricorrere di determinati presupposti
(exit rights). Il diritto al disinvestimento può scaturire da situazioni
oggettive, come ad esempio il (mancato) pagamento di dividendi, una diminuzione
della capitalizzazione dell'emittente o il trascorrere di un certo periodo di
tempo, o da ipotesi rimesse al discrezionale apprezzamento da parte dell'organo
competente. La facoltà di exit può essere assicurata con meccanismi eterogenei
dal punto di vista strutturale. Per esempio, al ricorrere di una ipotesi di
exit, l'emittente può convertire le tracking shares in azioni ordinarie o in
un'altra categoria di azioni dell'emittente, eventualmente con una formula di
concambio più o meno favorevole rispetto alla ratio 1:1, a seconda delle
ipotesi. Oppure il titolare delle tracking stocks può recedere dalla società.
Le azioni correlate nell'ordinamento italiano
Il nuovo testo dell'art. 2350 c.c. ha consentito l'introduzione nel sistema
italiano delle tracking shares, col nome di azioni correlate15. Tale
innovazione è da inserirsi nel più generale contesto della moltiplicazione
delle categorie di azioni posta in essere dal Legislatore della Riforma nella
prospettiva di ampliare gli spazi concessi all'autonomia statutaria in modo da
favorire la nascita, la crescita e competitività delle imprese, anche
attraverso il loro accesso ai mercati interni ed internazionali di capitali. La
nuova normativa, infatti, non ha solo aperto nuovi spazi di autonomia per i
privati attraverso la modifica del testo dell'art. 2348 c.c. (ciascuna
categoria di azioni presenta oggi un contenuto variabile a seconda delle
diverse combinazioni che i soci, grazie all'autonomia societaria, inventeranno,
anche all'interno della stessa società16) ma ha anche ampliato la gamma delle
azioni speciali tipiche. In questo contesto innovativo, è stato possibile
delineare un tipo azionario che non rappresenti un diritto di partecipazione ai
risultati economici dell'intera impresa ma attribuisca un diritto all'utile
fondato sui risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Le
azioni correlate, per le quali la diversificazione dell'attività di impresa
assume rilievo puramente interno17, possono quindi risultare un ulteriore
strumento, oltre a quelli previsti con i patrimoni destinati ad uno specifico
affare di cui all'art. 2447- bis c.c.18, per accedere a finanziamenti
finalizzati19.
La determinazione del "settore"
Uno degli elementi più controversi della normativa sulle azioni correlate20
riguarda l'utilizzo del termine "settore". I significati che si
possono attribuire ad una espressione così generica sono infatti molteplici; ad
esempio, ramo d'azienda21 (intendendo con questa definizione un apparato
organizzativo di beni e servizi che riproduca in scala ridotta la struttura
dell'azienda generale) o ancora comparto22 o divisione23; forse, utilizzando
una categoria propria del linguaggio economico, si potrebbe anche parlare di
"linea di prodotto" o di "produzione"; forse ancora, in
base a quello che è il significato del termine nel linguaggio corrente, di
semplice "ambito di attività".
L'individuazione, forse volontariamente omessa dal Legislatore, di quelli che
sono i caratteri costitutivi e l'ampiezza di un settore, si presenta dunque
problematica. All'interno dello stesso comma, il Legislatore utilizza prima
l'espressione "attività sociale in un determinato settore" e poi
semplicemente "settore" (in relazione all'imputazione di costi e
ricavi). Ad una prima lettura la terminologia usata nel primo caso sembra
evocare il concetto di "area di mercato" (senza riferimenti ad una
specifica struttura organizzativa della società). Questa ipotesi condurrebbe ad
una lettura estensiva della norma: se "settore" si riferisce all'area
di mercato in cui la società svolge la sua, od una delle sue, attività, non
risulta che la norma imponga vincoli quanto alle strutture organizzative da
utilizzare; in quest'ottica, nulla sembrerebbe impedire alla società di
esercitare la sua attività anche, ad esempio, attraverso la partecipazione in
altra società. Vi sono infatti società, come le c.d. holding, in cui tale
partecipazione costituisce l'attività sociale; inoltre, in una struttura di
gruppo può convenirsi che l'attività svolta tramite partecipazioni rientra
nell'attività sociale24. Tuttavia, il successivo riferimento al
"settore" come centro di imputazione di costi e ricavi osta ad un
utilizzo così generico del termine: non sembra infatti possibile parlare di
imputazione di costi e ricavi ad una generica area di attività o di mercato né
tuttavia appare coerente attribuire un significato diverso allo stesso termine
utilizzato nell'ambito del medesimo articolo (e addirittura dello stesso comma)
ovvero "settore" inizialmente come "area di mercato" e
successivamente come struttura organizzativa interna alla società (generica e
non specificata nei limiti e nelle dimensioni ma necessariamente evocata dal
riferimento legislativo a "costi e ricavi").
Nel dubbio che comunque permane, pare più cauto propendere per una
interpretazione restrittiva della norma, che si riferisca quindi ad un settore
della società piuttosto che, come sembrerebbe nel senso comune, all'attività o
ad una delle attività sociali in un determinato ambito del mercato, benché
letteralmente la norma parli o di "settore" o di "attività
sociale in un determinato settore", ma mai di "settore della
società". Se si opta per una soluzione restrittiva, la nozione resta
ugualmente indeterminata ma quanto meno viene delimitata e trova un limite
nella sua natura endosocietaria25.
La rendicontazione
Continuando nella lettura del disposto legislativo, la norma rimette
all'autonomia statutaria l'individuazione dei costi e ricavi imputabili al
settore e delle modalità di rendicontazione. In relazione al primo punto si
potrebbe criticare il riferimento ai soli costi e ricavi, dal momento che
un'esatta valutazione dei redditi di un determinato settore di attività
potrebbe richiedere l'imputazione di altre componenti di reddito che non
rientrano in tali nozioni, quanto meno ai sensi della terminologia codicistica.
Potrebbe inoltre apparire eccessiva la libertà accordata alla società in
materia di rendicontazione, non esistendo alcun vincolo legislativo
all'utilizzo degli stessi criteri e forme adottati per il bilancio della
società nel suo insieme (opzione che, al contrario, si è rivelata maggioritaria
nella pratica estera e che il Legislatore prevede esplicitamente in materia di
patrimoni destinati attraverso il richiamo degli artt. 2423 c.c. e seguenti
operato dall'art. 2447- septies c.c.) ma, con tutta probabilità e coerentemente
ad una interpretazione della norma per la quale le dimensioni del
"settore" non superano il limite della loro natura di unità
organizzative interne alla società, tali modalità non possono riferirsi a
niente di diverso dei criteri tecnici con i quali sia possibile individuare,
nel prospetto di conto economico generale, i costi e ricavi del settore (e non
ad un canale di rendicontazione diretta ai soci, diversa dalla procedura di
formazione ed approvazione del bilancio.
Diritto alla distribuzione di utili
In merito alla distribuzione di dividendi alle azioni correlate, l'autonomia
statutaria incontra dei limiti nel terzo comma della stessa norma; tale
disposizione, infatti, a tutela del capitale sociale ex art. 2433 c.c., pone
come condizione del pagamento dei dividendi agli azionisti correlati, la
presenza di utili distribuibili evidenziati dal risultato del bilancio della società26.
In questo modo si evita il rischio che una struttura societaria divisionale
possa favorire forme di indebitamento patrimoniale27, che si produrrebbero
qualora fosse possibile per questi azionisti essere destinatari dei proventi
del settore indipendentemente dalla circostanza che il bilancio della società
evidenzi un risultato positivo. Devono quindi essere presi in considerazione
gli utili e le perdite della società complessivamente considerata e
conseguentemente l'andamento del settore assume esclusivamente la funzione di
parametro per la determinazione dei diritti patrimoniali spettanti ai titolari
delle azioni correlate28.
È quindi possibile affermare che nei confronti degli azionisti correlati,
l'utile può essere distribuito solo in caso di "doppio utile", sia
della divisione che dell'intera società e sempre che consti il voto favorevole
da parte degli azionisti nell'assemblea ordinaria che delibera sulla
distribuzione degli utili. È possibile che la correlazione tra azione e settore
avvenga attraverso i diritti patrimoniali che possono prendere numerose forme:
le disposizioni statutarie potranno prevedere che tutti o solamente parte dei
ricavi del settore correlato vengano attribuiti agli azionisti speciali;
inoltre potranno essere individuate modalità di calcolo differenti, ad esempio
percentuali o che tengano conto del valore del dividendo ordinario, così come
sono ammissibili previsioni circa limiti massimi e minimi nella distribuzione.
Diritti di voto
Sempre all'autonomia statutaria è riconosciuta anche la competenza di
individuare il contenuto degli altri diritti da attribuire alle azioni
correlate. Dal momento che la norma parla genericamente di "diritti",
tale competenza non riguarda esclusivamente la modulazione dei diritti patrimoniali
(come accade invece per le azioni di risparmio), ma anche quella dei diritti
amministrativi e, in particolar modo, oltre al diritto inderogabile di votare
in assemblea speciale nell'ipotesi di pregiudizio ai diritti della categoria,
il diritto di partecipare, intervenire, votare in assemblea generale. Quanto al
diritto di voto, i suggerimenti che provengono dalla prassi statunitense
prevedono entrambe le possibilità ovvero che le tracking shares si vedano
attribuire o negare il voto in assemblea generale a discrezione dell'emittente.
Tuttavia, la prassi più frequente prevede l'attribuzione del diritto di voto in
assemblea generale dal momento che nell'ordinamento statunitense, così come
nell'ordinamento italiano, queste azioni sono considerate azioni ordinarie. Le
novità introdotte dalla riforma in materia di diritto di voto rendono possibile
molteplici combinazioni: non solo dunque azioni correlate prive del diritto di
voto ma anche dotate di diritto di voto limitato a particolari argomenti
(verosimilmente collegati alle vicende fondamentali attinenti al settore o alla
vita della società, come fusione, scissione, aumento di capitale29) o
subordinato al verificarsi di particolari condizioni (ad esempio una mancata
distribuzione di utili protratta per un certo periodo). In tutte le ipotesi in
cui vengono private dal diritto di voto o in cui l'esercizio del diritto di
voto viene limitato o sottoposto a particolari condizioni, le azioni correlate
rientreranno nel computo ai fini del divieto ex art. 2351, secondo comma, c.c.
di superare la metà del capitale sociale30. Il rispetto dei limiti inderogabili
di legge ed in particolare del divieto di voto plurimo ex art. 2351, terzo
comma, c.c. porta ad escludere prima facie la possibilità di prevedere
meccanismi di ridefinizione periodica del diritto di voto attribuito alle
diverse classi di azioni correlate (del tipo floating voting come
nell'esperienza statunitense), finalizzati a far seguire un aumento o una
diminuzione del potere di governo della categoria all'aumento o diminuzione del
rilievo economico del settore in relazione alla situazione complessiva della
società sotto il profilo patrimoniale e reddituale. Tuttavia, in presenza di
azioni senza valore nominale, per replicare il meccanismo di floating voting si
potrebbe ipotizzare una conversione di azioni correlate in un numero maggiore
(o minore) di azioni ordinarie, con un effetto simile ad un frazionamento
(stock split) o reverse stock split del tipo parziale, cioè un aumento o
riduzione del numero di azioni, limitatamente ad una categoria tra esse. Dal
momento che la misura della partecipazione in presenza di azioni senza valore
nominale è data dalla divisione tra il capitale e il numero di azioni, il
potere di voto attribuito alle azioni correlate post conversione in azioni
ordinare risulterebbe così maggiorato o diminuito, a seconda dei casi.
Altri diritti
Le norme statutarie devono disporre le condizioni e modalità di eventuali
ipotesi di conversione di azioni correlate in azioni di altra categoria. Come
dimostra l'esperienza statunitense, la conversione di tracking stocks in common
stocks viene spesso prevista come meccanismo di exit. Inoltre, sempre sotto il
profilo dell'exit, nulla osta a che le azioni correlate vengano emesse sotto
forma di azioni riscattabili ex art. 2437-sexies c.c. In questo caso, la
società, nel rispetto dei limiti stabiliti per l'acquisto delle azioni proprie,
potrebbe riacquistare le azioni emesse, al verificarsi di determinate
condizioni. È opportuno notare che le clausole o le modalità di riscatto, sia
che si atteggino nei confronti dei soci, sia che siano previste a favore della
società, devono comunque essere ancorate a criteri obiettivi e determinati.
Infatti, la previsione di clausole eccessivamente generiche potrebbe, ad esempio,
diventare strumento arbitrario a favore della società per l'allontanamento di
azionisti indesiderati (che eventualmente possono essere anche azionisti
correlati) dal momento che l'esercizio del riscatto sarebbe in questo modo
rimesso al libero apprezzamento degli amministratori e quindi al loro arbitrio;
in tale contesto, al fine di evitare che le clausole di riscatto possano
tradursi in strumento di sopraffazione, sembra necessario che vengano indicati
criteri obiettivi per la determinazione dell'ambito oggettivo del riscatto.
Quanto alla determinazione del valore di riscatto e la procedura da seguire, il
rinvio all'art. 2437-ter c.c. nella disciplina delle azioni riscattabili rende
alle medesime applicabile la disciplina della determinazione del valore delle
azioni in caso di recesso al fine di evitare abusi ai danni del socio. L'art.
2437-quater c.c. prevede inoltre che le azioni devono in primis essere offerte
agli altri soci, poi a terzi. Solo in caso di mancato collocamento vengono
rimborsate mediante acquisto delle azioni proprie. In assenza di utili e
riserve disponibili, le azioni vengono riscattate mediante riduzione del
capitale sociale e, in extremis, la società dovrà essere liquidata.
Assemblee speciali
L'emissione di azioni il cui diritto agli utili è commisurato ai risultati di
un determinato settore e non a quelli di tutta l'impresa, nonché l'attribuzione
di altri diritti come diritti di conversione o riscatto ricollegabili solo alle
azioni correlate, configurano una categoria di azioni, alla quale si applica
l'art. 2376 c.c. in tema di assemblee speciali. Le assemblee speciali hanno ex
lege la competenza di deliberare, in conformità alle regole proprie
dell'assemblea straordinaria, in ordine alle deliberazioni dell'assemblea
generale dirette a pregiudicare i diritti di categoria. Nel caso in cui lo
statuto non detti regole particolari in proposito, l'art. 2376 c.c. è di
difficile attuazione, in quanto non è facilmente individuabile il pregiudizio
rilevante ai diritti della categoria, che ne determina l'applicazione31.
Tuttavia, essendo l'art. 2376 c.c. funzionale all'esigenza di elasticità
dell'organizzazione sociale, può essere modificato in sede contrattuale nel
senso che lo statuto può prevedere che, ad una o a più assemblee speciali siano
attribuite competenze deliberative più ampie ovvero, nei limiti imposti dalla
legge, può modificarne le regole di funzionamento o, anche, limitarne l'ambito
di applicazione rispetto a "pregiudizi" predeterminati, così come
escluderne l'operatività in certi casi32.
Conflitti di interesse
La coesistenza di azioni ordinarie e azioni correlate, la cui rispettiva
spettanza agli utili dipende dalla fonte che ha generato gli stessi, implica
una moltiplicazione dei conflitti endosocietari tra settori, sia a livello
dell'organo amministrativo a seguito delle scelte gestionali, sia a livello
dell'assemblea. Nella letteratura americana, tale fenomeno è chiamato
"sibling rivalry". La divisione interna nella struttura della società
prodotta dall'emissione di tracking shares ha come conseguenza la
diversificazione dell'interesse finanziario tra gli azionisti: infatti, il
valore e l'andamento delle azioni di ciascuna classe di tracking shares sono
indipendenti dai risultati degli altri settori e dall'andamento delle altre
classi di azioni, in quanto non vi è coincidenza nelle attività e nella
struttura di produzione che ciascuna classe riflette. Si tratta tuttavia di
un'indipendenza relativa dal momento che il capitale rimane unico e di
conseguenza persiste un legame tra l'andamento delle tracking shares e quello
delle azioni ordinarie e in misura maggiore, tra le diverse classi di tracking
shares. Le stesse scelte poste in essere dagli amministratori incidono quindi,
direttamente, sul settore e sul valore della classe di tracking shares a questo
collegate ed indirettamente, sulle restanti attività e sulla società nel suo
insieme. Tali effetti non si registrano invece in una società tradizionale
dotata di diverse categorie di azioni (ad esempio con diritti agli utili privilegiati
o maggiorati) dove, pur in presenza di una eventuale rivalità tra le diverse
classi di azionisti, vi è sostanziale coincidenza dell'interesse finanziario ed
anche nell'ipotesi di una politica gestionale più favorevole ad un settore
piuttosto che ad un altro, poiché tutte le categorie condividono l'interesse
alla valorizzazione della società nel suo insieme, se tale effetto è
assicurato, ciascuna categoria ne sarà soddisfatta e ne trarrà beneficio
economico. Ne consegue che le ipotesi di conflitti tra divisioni o settori e
tra gli azionisti ad essi correlati attengono fondamentalmente alla concorrenza
per l'allocazione di risorse (di capitale e di personale) ed opportunità
d'affari, alla definizione dei criteri di imputazione di spese e costi comuni
ed alle controversie relative alle condizioni dei rapporti contrattuali tra i
diversi settori o tra la società ed il singolo settore, come nel caso di
vendita o trasferimento di beni o fornitura di servizi (ad esempio, fornitura
da parte della società di un servizio centrale di tesoreria alle singole
divisioni o prestazione di garanzie, sempre da parte della società, per la
specifica attività del settore). Rispetto a tali conflitti, l'organo preposto a
dirimere le controversie e tutelare gli azionisti correlati salvo per le
materie di cui all'art. 2376 c.c. non può essere individuato nell'assemblea
speciale dal momento che la gestione della società non viene esercitata
attraverso delibere dell'assemblea generale (la cui competenza è limitata alle
materie di cui agli artt. 2364 c.c.33 e 2365 c.c.), quanto piuttosto mediante
atti "interni" di carattere organizzativo, come sono, ad esempio, le
delibere dell'organo amministrativo.
A prescindere da eventuali questioni a proposito di quali siano i criteri che
orientano l'operato di chi è preposto all'attività gestionale quotidiana,
ovvero degli amministratori della società, specificatamente in una società la
cui struttura sia stata segmentata in divisioni - settori a seguito
dell'emissione di azioni correlate, nessun obbligo di legge vincola gli
amministratori a doveri di diligenza specificatamente nei confronti di una
categoria di azionisti né è possibile desumere dai principi generali un
obbligo, poniamo, di imparzialità nella gestione dei differenti settori o unità
organizzative in cui la società può strutturarsi.
Sembra quindi che una piena tutela degli azionisti correlati potrebbe essere
assicurata, ancora una volta, contrattualmente, nelle ipotesi in cui la società
si impegnasse, al momento dell'emissione, nel senso di mantenere inalterate
determinate caratteristiche ed elementi del settore od anche, ad esempio, a
rispettare specifiche politiche di sviluppo o piani finanziari ed economici od
ancora, a seguire determinate modalità nell'utilizzo delle risorse del settore,
nella gestione dell'attività e dei rapporti con gli altri settori della
società. Non sembra infatti che il Legislatore della Riforma abbia ritenuto
necessario esplicitare in che modo la modificazione che la società subisce da
un punto di vista della struttura organizzativa con l'emissione di azioni
correlate possa o debba influenzare la configurazione della diligenza degli
amministratori né che abbia riconosciuto alla considerazione divisionale
propria di una società che emette azioni correlate un effetto innovativo tale
da rivoluzionare i principi tradizionali in materia di responsabilità degli
amministratori.
Tuttavia, la mancanza di una disciplina innovativa ad hoc può essere letta,
invece, nel senso che i principi generali posti dall'ordinamento in materia di
diligenza e responsabilità, se debitamente interpretati, sono applicabili anche
alle nuove problematiche poste dall'adozione delle azioni correlate e della
struttura divisionale che tale strumento implica. Non parrebbe infatti corretto
considerare la mancanza di una norma specifica a tutela degli interessi
"di settore" o della sua categoria nel senso di una loro irrilevanza
dal momento che il Legislatore stesso ne ha sancito l'importanza (e quindi la
necessità di tutela) attraverso l'introduzione dell'istituto delle azioni
correlate. Devono trovare quindi applicazione, anche nei confronti degli
azionisti correlati, i principi generali cui si è accennato; tuttavia, sorge la
necessità di dilatare e specificare a livello interpretativo il contenuto dei
doveri di diligenza degli amministratori sancito a livello di clausola generale
dall'art. 2392 c.c., in modo da individuare un criterio per dirimere e
prevenire quella fisiologicità dei conflitti che, come visto, può
caratterizzare una società che emette azioni correlate. Nella ricostruzione del
contenuto dei doveri di diligenza degli amministratori nei confronti degli
azionisti correlati è forse possibile sfruttare alcune novità introdotte dalla
Riforma, in particolare attraverso un riferimento, che non può che essere per
analogia legis, al nuovo testo dell'art. 2497 c.c.34 in materia di attività di
direzione e controllo. Tale riferimento si giustifica per la possibilità di una
comunanza di problematiche pratiche e di ipotesi di conflitti nel caso di una
società multidivisionale e di un gruppo: infatti, i problemi che si pongono
quando un'attività produttiva viene esercitata attraverso una struttura
divisionale coincidono, indipendentemente dalle dimensioni delle unità
produttive e riguardano essenzialmente, come visto, la regolamentazione dei rapporti
contrattuali e l'allocazione di costi, risorse ed opportunità d'affari tra le
differenti unità. Nella disciplina di cui agli artt. 2497 e ss. c.c. il
Legislatore affronta esplicitamente (ed è l'unica ipotesi) queste problematiche
inerenti alla gestione dell'impresa in presenza di separazione patrimoniale e
di interessi confliggenti da tutelare.
In particolare, se si dovesse reputare lecito un simile richiamo analogico,
potrebbe assumere rilevanza nella determinazione dei criteri di condotta degli
amministratori nei confronti degli azionisti correlati il riferimento alla
tutela della reddittività e del valore della partecipazione sociale
(individuato come bene protetto dall'art. 2497 c.c.) come limite per la
discrezionalità nella gestione e, nella valutazione dei rapporti tra società e
settori, potrebbe risultare funzionale l'adozione di un approccio mutuato dalla
teoria dei vantaggi compensativi accolta dalla norma sulla direzione e
controllo. In quest'ottica, l'art. 2497 c.c. dovrebbe essere considerato
espressione di un più generale principio dell'ordinamento ovvero che, quando
l'attività di amministrazione societaria viene ad essere esercitata in presenza
di una struttura organizzativa divisa per unità produttive (indipendentemente
dalle dimensioni e dall'autonomia di queste ultime) e quindi in presenza di una
pluralità di interessi confliggenti da tutelare, il limite alla discrezionalità
degli amministratori nella gestione deve essere individuato nella necessità di
non arrecare pregiudizio al valore ed alla reddittività della partecipazione
sociale, alla luce di una valutazione dell'operato degli amministratori in cui
non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del
risultato complessivo dell'attività ovvero integralmente eliminato anche a
seguito di operazioni a ciò dirette.
Questi principi dunque potrebbero trovare applicazione anche in ipotesi
differenti da quella per cui sono stati posti (ovvero l'attività di direzione e
coordinamento di diverse società) e, benché sorti per tutelare gli interessi
delle società controllate all'interno di un gruppo e dei loro azionisti, si
renderebbero strumento per la tutela degli azionisti correlati e per
l'interesse delle divisioni di una società come principi di corretta gestione
divisionale applicabili anche al di fuori della specifica disciplina dei
gruppi. È opportuno tuttavia sottolineare nuovamente che i richiami operati
sottendono una visione per cui la disciplina di cui agli artt. 2497 c.c. e
seguenti non costituisce solo la disciplina specifica da applicare nelle
ipotesi di attività di direzione e coordinamento (così come individuata sulla
base delle presunzioni iuris tantum di cui all'art. 2497-sexies c.c.) ma la
disciplina del "tipo" della struttura societaria divisionale,
prescindendo dalla dimensioni e dai gradi di autonomia che la divisione
presenta nel caso concreto; questa osservazione esclude quindi la possibilità
di richiamare in toto la disciplina in questione dal momento che le analogie
ammissibili non possono sostenere nulla di più di un'applicazione limitata ai
principi generali (e non il completo richiamo delle norme sull'attività di
direzione e coordinamento). È innegabile, infatti, che la disciplina della
direzione e coordinamento di società presuppone l'autonomia, almeno formale,
dello scopo sociale e dell'attività sociale delle unità produttive oltre alla
loro personalità giuridica ed (a volte) anche alla presenza di un distinto
organo di amministrazione.
Fallimento delle azioni correlate?
Esaminando il mercato dei capitali e societario italiano, è agevole rilevare
come le azioni correlate non hanno ancora incontrato un grande successo nel
nostro ordinamento: a ciò non hanno certo giovato le critiche della dottrina
che hanno accompagnato l'istituto sin prima della sua nascita35 e anche
successivamente alla creazione della categoria.
Fra i principali inconvenienti legati all'emissione di tracking stock, la
miglior dottrina per Portale ha annoverato: la debole leggibilità da parte del
mercato se il "settore" non è correttamente identificato, la gestione
dei conflitti di interesse e le scelte delle allocazioni delle opportunità
strategiche e dei mezzi propri tra il settore e le altre attività; gli intralci
e l'ingessamento dei processi decisionali legati alla creazione di una
categoria di azioni, la necessità di un'apposita contabilità. Si è evidenziato,
ancora, come nel caso delle azioni correlate, qualsiasi incremento di valore
patrimoniale del settore, che non venga tradotto in utile distribuibile va
perso per il socio di "settore", che dovrà individuarlo con gli altri
soci36: il pericolo evidenziato da tale dottrina riguarda il fatto che il
titolare di azioni correlate gode di un rendimento rapportato al settore, ma
non ha alcuna pretesa di tipo patrimoniale sullo stesso. Il patrimonio relativo
al settore, rimane di proprietà della società nel suo insieme: acquisito il
finanziamento con le emissioni delle azioni di "settore", la società
potrebbe scegliere di destinare quei fondi ad altro settore, in quanto non vi è
vincolo di destinazione, perché unico rimane il patrimonio sociale; ed anche in
sede di liquidazione l'azionista di settore non può avanzare alcuna pretesa
particolare sui beni del segmento stesso37. Tuttavia, ad avviso di chi scrive,
le azioni correlate presentano indubbi vantaggi e la loro potenzialità non è
ancora stata pienamente sfruttata. L'emissione di tracking stocks presenta
qualche similitudine con altri metodi di diversificazione quali lo scorporo o
spin-off, la creazione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare o,
ancora, l'associazione in partecipazione. In tutte queste strutture, agli
azionisti della società scissa, ai titolari di strumenti finanziari
rappresentativi dello specifico affare e all'associato che partecipa ad un
contratto di associazione in partecipazione spetta una parte degli utili
prodotti dallo specifico affare o settore. Tuttavia, a differenza
dell'operazione di spin-off, che comporta la separazione patrimoniale del
settore in un'entità giuridicamente distinta, le attività sottostanti alle
azioni correlate continuano a far parte dell'impresa della società emittente
che continua ad esercitare pieni poteri gestori sulle medesime ed ad usufruire
delle sinergie o degli effetti di diversificazione che esse comportano.
Diversamente da quanto accade nel patrimonio destinato, che non può essere
costituito per un valore complessivamente superiore al dieci percento del
patrimonio netto della società, l'emissione di azioni correlate non riscontra
alcun limite quantitativo. Infine, rispetto all'associazione in partecipazione,
i titolari delle azioni correlate possono interferire nella gestione della
società38, ad esempio tramite il diritto di nomina di uno o più amministratori
a loro riservato. Inoltre, a differenza dei meccanismi contrattuali come
l'associazione in partecipazione, che produce i suoi effetti solo tra i
contraenti, in caso di emissione di azioni correlate, i meccanismi di
condivisione agli utili, recesso, partecipazione alle perdite ed eventuali
conseguenze in caso di inadempimento agli obblighi previsti a carico dei titolari
di azioni correlate, possono essere previsti statutariamente e, pertanto,
producono i loro effetti erga omnes.
Tuttavia, sulla falsariga di quanto avviene negli organismi di investimento
collettivo e, in particolare, nelle SICAV multicomparto, le emissioni di azioni
correlate finora note nell'ordinamento italiano riguardano soprattutto le c.d.
investment companies, ovvero le holding di partecipazioni iscritte all'elenco
generale e/o speciale ai sensi degli artt. 106 e 107 del Decreto Legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), per le quali esiste un regime specifico qualora le loro azioni
vengano quotate.39 La creazione di azioni correlate permette infatti agli
investitori nelle investment companies di investire solo in un determinato tipo
di attività della medesima, oppure consente ai primi investitori di escludere
gli investitori successivi dagli utili generati sugli investimenti effettuati
con il solo contributo dei primi. È altresì possibile, come si evince da un
recente esempio di investment company quotata40, distinguere il privilegio
nella distribuzione dei dividendi derivanti da una linea di business, dalla
spettanza agli utili derivanti dalle attività residue della società. La
creazione di "comparti" separati in tutte queste strutture risponde
all'esigenza economica e manageriale di riunire più portafogli di investimenti,
con profili di rischi non uniformi e finanziati da diverse categorie di
investitori in diversi momenti, sotto un'unica gestione unitaria, con notevoli
risparmi di costi41.
1) Gli Autori desiderano ringraziare per il fondamentale contributo fornito
alla stesura di questo lavoro Kathleen Lemmens, avvocato in Milano.
2) Le tracking shares (o anche
tracking stocks) sono talvolta anche denominate alphabet stocks, lettered
stocks o targeted stocks. Si veda anche la nota 6.
3) Si veda in proposito quanto evidenziato dalla U.S. Securities and Exchange
Commission (SEC): "Many companies issue "tracking" stocks - also
known as "targeted" stocks - in addition to their traditional common
stock. A tracking stock is a type of common stock that "tracks" or
depends on the financial performance of a specific business unit or operating
division of a company - rather than the operations of the company as a whole.
Tracking stocks trade as separate securities. As a result, if the unit or
division does well, the value of the tracking stock may increase - even if the
company as a whole performs poorly. The opposite may also be true",
disponibile sul sito web http://www.sec.gov/answers/track.htm.
4) Questa differenziazione ha poi dato luogo, all'interno della categoria
generale delle tracking shares, ad una distinzione tra divisional shares e
subsidiary shares. Queste ultime, a differenza della fattispecie classica, sono
azioni della capogruppo (parent company) che incorporano un diritto agli utili
commisurato ai risultati di una controllata (frequentemente al 100%). La
distinzione tra divisional shares e subsidiary shares si ritrova anche in
riferimento al periodo in cui è avvenuta l'emissione: le subsidiary shares sono
state la prima generazione di tracking shares (lo strumento infatti viene
inizialmente utilizzato nell'ambito dei gruppi) mentre le divisional shares
hanno fatto la loro apparizione successivamente.
5) Così Lamandini, Struttura finanziaria e governo nelle società di capitali,
Bologna, 2002, 51.
6) Sul tema, si vedano: Billet - Mauer, Diversification and the Value of
Internal Capital Markets: The Case of Tracking Stock, Miami, October 1998, in http://papers.ssrn.com;
Billet - Vijh, The Wealth Effects of Tracking Stock Restructurings, University
of Iowa, September 2002, in http://papers.ssrn.com; Chang, The Inside Track
on Tracking Stock, September 7, 1999, in www.fool.com/specials/1999/sp990907tradingstocks.html
Chemmanur - Paeglis, Why Issue Tracking Stock? Insights from a Comparison with
Spin-offs and Carve-outs, June 2000, in http://papers.ssrn.com;
Messineo, Tracking stock, 01-Mar-2001, in http://www.practicallaw.com/7-101-3885; Jacobs -
Macours, Tracking Stock: A European Perspective, in Journal of International
Banking and Financial Law (JIBFL), 2001, 8, 372; Useem, Tracking the Tracking
Stock, June 2000, in www.business2.com; Sherreik, Tread Carefully When
You Buy Tracking Stocks, in Business Week, March 6, 2000, 182; Romanchek -
Ricaurte, Executive compensation: tracking stock and venture capital plans, in
Journal of Compensation and Benefits, 5-6/2001; Langner, Tracking Stocks, in http://papers.ssrn.com;
Haushalter - Mikkelson, An Investigation of the Gains from Specialized Equity:
Tracking Stock and Minority Carve-Outs, University of Oregon, May 29, 2001, in http://papers.ssrn.com;
Hass, Fiduciary Duties of Tracking Stock Directors Under Delaware Law, in
Directors Monthly, May 2001, 7; Hass, How Quantum, DLJ and Ziff-Davis Are
Keeping on Track with Tracking Stock, September 1999, in http://papers.ssrn.com;
Hass, Directorial Fiduciary Duties in a Tracking Stock Equity Structure: The
Need for a Duty of Fairness, in 94 Michigan Law Review, June 1996, 2089; Gump,
DuPonts Tracking Stocks, March 16, 1999, in www.fool.com/specials/1999/sp990907tradingstocks.htm;
Elder - Westra; Clayton - Qian, Wealth gains from tracking stocks: Long- run
performance and ex-date returns, University of Iowa, November 2002, in http://papers.ssrn.com;
Ali - Stapledon, Virtual flotations. Tracking shares and corporate governance,
in Company and Securities Law Journal, 2000, 429.
7) "Tracking stock (or targeted or letter stock) is a separate class of
shares in a company which tracks and reflects the economic performance of a
distinct part of that company's business. Increasingly it has been used in the
United States to raise the profile of highly rated subsidiaries",
Marrison, Tracking stock, International Company and Commercial Law Review,
2000, 11(7), 235-239.
8) "Shareholders of tracking stocks have a financial interest only in that
unit or division of the company. Unlike the common stock of the company itself,
a tracking stock usually has limited or no voting rights. In the event of a
company's liquidation, tracking stock shareholders typically do not have a
legal claim on the company's assets. If a tracking stock pays dividends, the
amounts paid will depend on the performance of the business unit or division.
But not all tracking stocks pay dividends", SEC, in http://www.sec.gov/answers/track.htm.
9) Così Messineo, Tracking stock - 01-Mar-2001, in http://www.practicallaw.com/7-101-3885.
10) Il nome alphabet stocks deriva dalla creazione da parte di General Motors
delle azioni di categoria "E" e "H", correlate ai risultati
di rispettivamente EDS e Hughes Aircraft.
11) Per esemplificare, considerando una società del settore agroalimentare, può
essere previsto statutariamente che un'azione tracking share di categoria A,
collegata al settore dei prodotti "di nicchia", attribuisca al suo
portatore tre voti, mentre un'azione tracking share di categoria B, collegata
ad un diverso settore, poniamo i prodotti biologici, ne attribuisca cinque.
12) In merito al diritto di voto delle tracking shares, si noti come:
"Both the tracking stockholders and the ordinary shareholders have the
right to vote at general meetings, but the holders of tracking stock have no
separate voting rights with regard to 'their' business unit. In the above
example, this means that the ordinary shareholders will constitute a de facto
majority at general meetings, and that, if no specific safeguards are in place,
tracking stockholders may be subject to the whims of ordinary shareholders.
Even though the applicable corporate law may require a special majority vote
within each class of shares for any shareholder resolution altering the rights
attached to a particular class of share, this may not be sufficient to capture
shareholder decisions that do not formally alter those rights, but which affect
the two classes in different ways. Conceivably, a decision to discharge the
board of directors may have such a result. In this respect, it is important to
spell out - and notwithstanding possible sub-committees within the board - that
there will be no legally separate board of directors for the tracked business
unit. Even where the tracking stock relates to the activities of one or more
subsidiaries, the board of each subsidiary is legally accountable to the parent
company, not to the tracking stockholders of the parent company", Jacobs -
Macours, Tracking Stock: A European Perspective, Journal of International
Banking and Financial Law (JIBFL), 2001, 8, 372.
13) Messineo, cit.
14) A riguardo, si rileva come: "Often when a company wishes to issue a
tracking stock, it does not wish to issue shares of tracking stock that would
be attributed 100% of the earnings of the tracked business. It may be desirable
for only a portion of the net earnings of the tracked business to be allocated
to the dividend pool attributed to the shares of tracking stock that are to be
issued. For example, the market may not be able to absorb so large an interest in
a new equity security. In these cases, the balance of the net earnings of the
tracked business is allocated to the dividend pool of the other class of common
stock and contributes to part of that class's earnings per share. The following
mechanism is used: (A) The total net earnings of the tracked business are
divided into a number of units equal to the number of shares of tracking stock
that, if issued, would be allocated 100% of the tracked business's earnings for
purposes of calculating the dividends permissible on the tracking stock and the
earnings per share of tracking stock. This number (the divisor in this
calculation) is often referred to as the dividend base. (B) The portion of the
net earnings of the tracked business that corresponds to the fraction equal to
the number of shares of tracking stock issued divided by the dividend base is
allocated to outstanding shares of tracking stock; (C) The balance of the net
earnings of the tracked business is allocated to the outstanding shares of the
other class of common stock. (D) If the company issues additional shares of
tracking stock in the future, an adjustment is made so that proportionately
more of the tracked business' earnings are allocated to the outstanding shares
of tracking stock and less to the outstanding shares of the other class of
common stock. The interest in the tracked business that is not attributed to
the outstanding shares of tracking stock is often referred to as the retained
interest or the economic interest of the company and the other class of common
stockholders in the tracked business. In most cases when a tracking stock is
issued, a retained interest of this nature is set up for the other class of
common stockholders. However, over time, many retained interests have been reduced
by the sale by the company of additional shares of the tracking stock, and in
certain cases the retained interest has been reduced to zero so that 100% of
the net earnings of the tracked business are allocated to the outstanding
shares of tracking stock", Messineo, cit.
15) In tal senso infatti l'opinione della prevalente dottrina. Nell'attribuire
un nome della nuova categoria, inoltre, il legislatore ha accolto il
suggerimento di Portale, Dal capitale assicurato alle tracking stocks, in Riv.
soc. 2002, 163.
16) Santosuosso, La riforma del diritto societario, Milano, 2003, 77. Tuttavia,
può essere corretto osservare che già la precedente formulazione della norma
forniva un consistente margine di autonomia, per la verità scarsamente
utilizzata dagli operatori, nella creazione di categorie di azioni
caratterizzate da diritti diversi, pur nei limiti posti, ieri come oggi, dalla
legge.
17) In questo senso, F. Di Sabato, Strumenti di partecipazione a specifici
affari con patrimoni separati e obbligazioni sottoscritte dagli investitori
finanziari, in Banca borsa, 2004.
18) Su cui, tra gli altri: Perrella, Forma della delibera costitutiva dei
patrimoni destinati, in i Contratti, 2004, n. 11, p. 1071; Stesuri, I patrimoni
destinati nel fallimento e nei progetti di riforma fallimentare, in Impresa
commerciale industriale, 2004, n. 10, p. 1570; Roland, I patrimoni destinati ad
uno specifico affare: le protected cell companies italiane, in Contr. e impr.,
2004, n. 1, p. 323; Rocco, Società unipersonali e patrimoni destinati, in
Rivista del Notariato, 2004, n. 3, p. 613; Andreani, Alcune note sul rapporto
tra patrimoni destinati (artt. 2447-bis e seguenti) e scelte di finanziamento
delle imprese, in Impresa commerciale industriale, 2004, n. 3, p. 423; Colombo,
La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni, in Banca
borsa e titoli di credito, 2004, n. 1, p.I - 30; Rocco di Torrepadula,
Patrimoni destinati e insolvenza, in Giur. Comm., 2004, n. 1, p.I - 40;
Inzitari, I patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447-bis, lettera
a, c.c.), in Contr. e impr., 2003, n. 1, p. 164; Manes, Sui " patrimoni
destinati ad uno specifico affare " nella riforma del diritto societario,
Contr. e impr., 2003, n. 1, p. 181.
19) È importante distinguere la azioni correlate, che sono vere e proprie
azioni, dagli strumenti finanziari che possono remunerare un "patrimonio
separato", ai sensi dell'art. 2447-bis c.c. L'ambito dell'attvità a cui le
azioni vengono correlate è più ampio di quello che caratterizza i patrimoni
destinati, e non solo per il limite del 10% del valore del patrimonio netto
posto per la creazione dei patrimoni destinati. Si veda Quatraro G., Le
categorie di azioni in Azioni, obbligazioni e altri strumenti partecipativi, a
cura di Pantè - Quatraro, Edizioni Sistemi Editoriali, 2004, p. 88.
20) Su cui: U. Patroni Griffi, Le azioni correlate, in Diritto dell'impresa e
del mercato, G. Alpa, U. Belviso, R. Pardolesi e M. Sandulli (a cura di),
Napoli, 2005; Lamandini, Azioni ''correlate'' e ''patrimoni separati'' nel
progetto di riforma del diritto societario, Intervento al convegno
"Azioni, obbligazioni ed altri strumenti finanziari, Milano, 12-13
dicembre 2002; U. Tombari, Nuovi strumenti di finanziamento nella s.p.a.: gli
''strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi
diritti patrimoniali ed amministrativi'' (art. 4, sesto comma, lettera c) -
Intervento convegno Firenze, 2 giugno 2000 - in www.associazionepreite.it; Mignone, «Tracking
shares» e «actions reflet» come modelli per le nostre «azioni correlate», in
Banca borsa, 2003, I, 610; Manzo - Scionti, Patrimoni dedicati e azioni
correlate: «cellule» fuori controllo?, in Società, 2003, 1329; Portale, cit.
21) Nell'opinione di Weigmann, Luci ed ombre del nuovo diritto azionario in
Società, 2003, 276. In altra sede inoltre l'Autore si domanda se l'espressione
"affari" utilizzata dal legislatore in materia di patrimoni
destinati, possa essere interpretata ed ampliata fino a ricomprendere anche
settori dell'impresa. In senso contrario alla coincidenza tra la nozione di
"affare" e quella di "attività" invece Martorano, Commento
all'art. 2350, in La riforma delle società, a cura di Sandulli - Santoro,
Torino, 2003, 144.
22) In tal senso Portale cit., 158. L'Autore però utilizza tale terminologia in
un contesto differente dall'interpretazione della norma di legge.
23) In questa accezione Santosuosso, cit., 79, che utilizza il termine
divisione come sinonimo, oltre che di "settore", anche di
"comparto imprenditoriale".
24) Come nota Santosuosso, cit., 81.
25) Si noti come, da punto di vista fiscale le azioni correlate sono state
definite come "azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai
risultati dell'attività sociale in un determinato settore" (c.d. tracking
shares), caratterizzate da una remunerazione che oscilla nel tempo, in quanto
agganciata ai risultati dell'attività sociale svolta in uno specifico settore
di volta in volta individuato" - Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso - Circolare del 20/12/2004 n. 53 - Oggetto:
Circolari IRES/6 - Il consolidato nazionale. Decreto legislativo 12 dicembre
2003, n. 344.
26) Cfr. Mignone, Commento all'art. 2350 c.c., in Il nuovo diritto delle
società di capitali, diretto da G. Cottino, (e altri), Torino, 2004, che
afferma che mentre nelle azioni privilegiate il dividendo è diversificato in
senso quantitativo, nel caso delle azioni correlate lo è in senso qualitativo.
27) Come sottolinea Santosuosso, cit., 80; inoltre, l'indebolimento
patrimoniale assume rilevanza in relazione ad eventuali azioni esecutive dei
creditori o in presenza delle condizioni per la riduzione obbligatoria del
capitale.
28) Cfr. Stagno D'Alcontres A., Commento all'art. 2350, in Niccolini G. e
Stagno d'Alcontres A. (a cura di), Commentario alle società di capitali, Vol.
1, 2004, p. 299.
29) Va incidentalmente rilevato come la distinzione, tradizionale in materia di
diritto delle società, tra capitale (equity) e debito (debt), si riflette,
nell'ambito degli strumenti finanziari, nella dicotomia tra strumenti di
finanziamento azionari, attraverso i quali le società acquisiscono mezzi
propri, e strumenti emessi per acquisire risorse finanziarie (Abriani, La
struttura finanziaria delle società di capitali nella prospettiva della
riforma, in Riv. dir. comm., I, 2002, 131; Corsi, La nuova s.p.a.: gli
strumenti finanziari, in Giur. comm., 2003, I, 414 Bianchi, Prime osservazioni
in tema di capitale e patrimonio nelle società di capitali, in Il nuovo diritto
societario fra società aperte e società private, a cura di Benazzo - Patriarca;
Lamandini, Società di capitali e struttura finanziaria: spunti per la riforma,
in Riv. soc., 2002, 139; Marano, Mercati di capitali e strumenti finanziari nel
nuovo diritto societario, in Riv. dir. priv., 2003, 755; Notari, Azioni e
strumenti finanziari: confini delle fattispecie e profili di disciplina, in
Banca borsa, 2003, I, 542; ID., Diritti «particolari» dei soci e categorie
«speciali» di partecipazioni, in AGE, 2003, 325; Pisani Massamormile, Azioni ed
altri strumenti finanziari partecipativi, in Riv. soc., 2003, 1268; Rescio,
Distribuzione di azioni non proporzionale ai conferimenti effettuati dai soci
di s.p.a., in Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private,
a cura di Benazzo - Patriarca - Presti, Milano, 2003; Spolidoro, Conferimenti e
strumenti partecipativi nella riforma delle società di capitali, in Dir. banc.
merc. fin., 2003, I, 205.) 1. Nell'ambito di una operazione di aumento di
capitale, l'emissione di differenti categorie di azioni è espressione della
necessità della società emittente di variare le caratteristiche del modello
tipico di finanziamento azionario (Acutis, Il finanziamento dell'impresa
societaria: i principali tratti caratterizzanti e gli «altri strumenti
finanziari partecipativi», in Nuova giur. civ. comm., 2003, II, 361; Ferri jr.,
Il finanziamento societario: profili di qualificazione, in Riv. not., 2002, I,
309; Gambino, Spunti di riflessione sulla riforma: l'autonomia societaria e la
risposta legislativa alle esigenze di finanziamento dell'impresa, in Giur.
comm., 2002, 641; Tombari, Nuovi strumenti di finanziamento nella s.p.a.: gli
strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi
diritti patrimoniali ed amministrativi (art. 4, sesto comma, lettera c),
Intervento convegno Firenze, 2 giugno 2000 in www.associazionepreite.it; Paciello, La struttura
finanziaria della società per azioni e tipologia dei titoli rappresentativi del
finanziamento, in Riv. Dir. Comm., I, 2002, 155; Gambino, Il finanziamento
dell'impresa sociale nella riforma, in Riv. Not., 2002, I, 279; Ferri jr., Il
finanziamento societario: profili di qualificazione, in Riv. Not., 2002, I,
309).
30) Così A. Paciello, Le azioni correlate, in Profili patrimoniali e finanziari
della riforma, a cura di C. Montagnani, Milano, 2004, p. 221.
31) Sul tema: tra i tanti: Ascarelli, Sui limiti statutari alla circolazione
delle partecipazioni azionarie, in Banca, borsa e tit. di cr., 1953, I, p. 53.
Buonocore V., Le situazioni soggettive dell'azionista, Napoli, 1959; Costa C.,
Le assemblee speciali, in Trattato delle società per azioni diretto da G. E.
Colombo e G. B. Portale, III, t. 2, Torino, 1993; Figone A., Limiti statutari
alla circolazione delle azioni, in Società, 1997, p. 1034; Pavone La Rosa A.,
Brevi osservazioni in tema di limiti statutari alla circolazione delle azioni,
in Riv. soc., 1997, p. 63; Stanghellini L., Limiti statutari alla circolazione
delle azioni, Milano, 1997.
32) Stagno D'Alcontres A., Commento all'art. 2376 in Niccolini G. e Stagno
d'Alcontres A. (a cura di), Commentario alle società di capitali, Vol. 1,
Jovene Ed., 2004, p. 541.
33) Sull'articolo 2364 c.c., tra i tanti: Fico, Utilizzo costante della proroga
del termine ex art. 2364 c.c., Le Società, 1999, n. 4, p. 450; Sacrestano,
Proroga del termine ex 2364 C.C.: riflessi ai fini dei termini per la
presentazione della dichiarazione dei redditi di società tenute al bilancio,
Finanza & Fisco, 1999, n. 43, p. 4908; Vidiri, Atto costitutivo di società
di capitali, termine di sei mesi ex art. 2364, secondo comma, c.c. ed
approvazione tardiva del bilancio d'esercizio, Giustizia civile, 1998, n. ,
p.I- 86; Acquas, Brevi riflessioni sulla differita approvazione del bilancio ex
art. 2364, secondo comma, ultimo capoverso, del codice civile, Il Diritto
Fallimentare e delle Società commerciali, 1995, p. I-991.
34) Sull'art. 2497, si vedano: Maggiolo, La azione di danno contro società o
ente capogruppo (art. 2497 c.c.), Giurisprudenza Commerciale 2006, n. 2, p.
I-176; Alpa, La responsabilità per la direzione e il coordinamento di società.
Note esegetiche sull'art. 2497 c.c., Vita Notarile, 2005, n. 1, p. 3; Niutta,
Sulla presunzione di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di
cui agli artt. 2497 - sexies e 2497 - septies c.c.: brevi considerazioni di
sistema, Giurisprudenza Commerciale 2004, n. 4, p. I-983; Giardino, La
disciplina della pubblicità ex art. 2497 bis c.c., Le Società, 2004, n. 9, p.
1080; Toscano, Sulla fallibilità del socio occulto e della società occulta nel
reparto tra l'art. 2497, comma 2, c.c. e l'art. 147 legge fall., Rivista del
Notariato, 2002, n. 3, p. 793.
35) Ante riforma del diritto societario, infatti, già si evidenziava come:
"Perché le tracking stock previste dall'art. 2350, secondo comma, possano
diffondersi, come insegna la prassi internazionale, sarebbe opportuno aggiungere
nell'art. 2351 un comma che statuisca che "a ciascuna delle azioni emesse
ai sensi dell'art. 2350, secondo comma, può essere attribuita una frazione di
voto, anche variabile nel tempo secondo i criteri previsti dall'atto
costitutivo", Audizione di Luca Enriques dinanzi alle Commissioni
Giustizia e Finanze riunite in tema di Riforma del diritto societario - Camera
dei Deputati, 27 novembre 2002.
36) Così Mignone, cit.
37) Così Mignone, cit., pag. 616.
38) a differenza di quanto accade per l'associato ad un contratto di
associazione in partecipazione, il quale, a norma dell'art. 2552 c.c., è
escluso dalla gestione dell'impresa.
39) Si vedano, tra gli altri, gli Articoli 2.2.32, 2.2.33, 2.2.34 del Capo 11 -
Azioni di Investment Companies, del Regolamento dei Mercati Organizzati e
Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
40) Si veda lo statuto di Cape LIVE S.p.A., con sede a Milano, che prevede
l'utilizzo di azioni correlate per distinguere la misura del c.d. carried
interest dovuto agli azionisti-promotori sulla linea di business
"investimenti diretti", che necessitano una gestione
"attiva" in fase di monitoraggio, gestione dell'investimento e
assistenza al disinvestimento, dalla spettanza agli utili sugli investimenti
c.d. "indiretti", in altri organismi di investimento o fondi dei
fondi, la cui gestione spetta principalmente al gestore dell'organismo.
41) Tuttavia, a differenza di quanto avviene per le SICAV, la creazione di
comparti all'interno delle investment companies non costituisce patrimonio
autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti e quindi
non aggredibile dai creditori degli altri comparti.
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