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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 28/11/2006 Scarica PDF

Le soglie di fallibilità

Stefania Malerba, Dottore Commercialista in Mantova


"Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:

a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;

b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila."

Il legislatore per individuare la nozione di piccolo imprenditore[1] introduce delle soglie quantitative adottando impropriamente un linguaggio mutuato dalla scienza economica, "ricavi lordi medi" ed "investimenti per un capitale di valore", soglie che una volta superate[2] rendono l'imprenditore commerciale, sia esso in forma individuale che societaria, fallibile.


Segue nell'allegato.


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